2.
L'Osservatorio, di concerto con le competenti strutture regionali
e in collaborazione con gli enti locali raccoglie, gestisce ed
elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo
di cui all'articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione,
verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali,
collabora con le strutture regionali e locali competenti per
l'elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali.
2
bis. Ai fini di cui al comma 2 l’Osservatorio instaura la
più ampia collaborazione con l’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2
ter. L’osservatorio redige una relazione annuale sullo stato
del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e
qualitativi, sui processi di più rilevante trasformazione
territoriale in atto, sull’entità del patrimonio
edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sulle aree
degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente
intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile.
L'Osservatorio fornisce inoltre alla Giunta i dati necessari per
l'attuazione delle misure e delle disposizioni regionali
finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i
processi di rigenerazione urbana e territoriale.
3. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.
Art. 10 -
Quadro conoscitivo e basi informative.
1. Il
quadro conoscitivo è il sistema integrato delle
informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle
tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica.
2. Le
basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono
parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e
dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori
di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di
raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di
informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi
informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla
conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del
territorio, della pianificazione territoriale e della
programmazione regionale e locale.
2
bis. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio
delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro
attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di
indicatori appositamente individuati. A tal fine: a) definisce
le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento
degli indicatori;
b)
conclude specifici protocolli d'intesa con gli enti locali per
definire le modalità di interscambio dei dati e le forme
di integrazione delle reti e dei sistemi informativi.
3. La
Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo
scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché
per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di
creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione
utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete
con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.
Art.
11 bis - Aggiornamento del quadro conoscitivo.(Cfr
art. 1 del collegato pdl 144)
1. L’aggiornamento
del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli
interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla
Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio. 1.
L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal
comune, ai sensi
dell’articolo 17, comma 5, lett. f),
per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è
trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e
dello svolgimento delle attività dell’Osservatorio di
cui all’articolo 8.
Art. 13 –
Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).
1. Il
piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di
previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
ammissibili ed in particolare:
a) verifica
ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione
del quadro conoscitivo territoriale comunale;
b) disciplina,
attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità
agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione
territoriale di livello superiore;
c) individua
gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi
di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le
aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale;
d) recepisce
i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e
definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti
negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
e) individua
gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali
di interesse comunale;
f) determina
il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile
in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e
la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità
indicate nel provvedimento di cui all’articolo
50, comma 1,
lett. c); tale limite può essere derogato previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia
interessata, per interventi di rilievo sovracomunale; f)
determina la quantità massima di superficie naturale e
seminaturale che può essere interessata da processi
di urbanizzazione e di impermeabilizzazione costituenti
consumo di suolo ai sensi della legge regionale per il
contenimento del consumo di suolo;
g) detta
una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e
salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo
22;
h) detta
una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle
zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in
conformità a quanto previsto dagli articoli
40, 41 e 43;
i) assicura
il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui
all'articolo 31;
j) individua
le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta
i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di
localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre
strutture alle stesse assimilate;
k) determina,
per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo
degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali,
direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di
destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle
funzioni compatibili;k)
determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri
teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le
condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di
destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana,
perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili,
il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei
tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo
superficie
naturale, seminaturale,
nei limiti, criteri e modalità di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge regionale sul contenimento del consumo di
suolo.
l) definisce
le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di
riqualificazione e riconversione;
m) precisa
le modalità di applicazione della perequazione e della
compensazione di cui agli articoli 35
e 37;
n) detta
i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o
per la dismissione delle attività produttive in zona
impropria, nonché i criteri per l'applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività produttive,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in
relazione alle specificità territoriali del comune;
o) individua
le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al
comma 3, lettera c);
p) individua
i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi
complessi;
q) stabilisce
i criteri per l’individuazione dei siti per la
localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
"Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive
modificazioni;
r) elabora
la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi
regionali di altri settori.
(Cfr.
art. 3 del collegato pdl. 144)
r
bis) indica, anche in relazione agli effetti di cui
all’articolo 48, comma 5 bis, quali contenuti del piano
regolatore vigente sono confermati in quanto compatibili con il
PAT; la compatibilità è valutata in ordine ai
contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità
ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore
medesimo.”.
r
ter) individua, mediante la redazione del “Piano delle
acque”, le criticità idrauliche a
livello locale. Il Piano delle acque contiene il rilievo completo
della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a
servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante
costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali,
l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e
la rete di bonifica, l’individuazione delle principali
criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso
delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione
della rete idrografica minore.
1
bis . La quantità massima, determinata ai sensi della
lettera f) del comma 1, è aggiornata con cadenza
quinquennale, in coerenza con l’obiettivo europeo di
azzerarla entro il 2050 e con il provvedimento della Giunta
regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), della
legge regionale sul contenimento del consumo di suolo.
2. Ai
fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO)
in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono
individuati per specifici contesti territoriali sulla base di
valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e
insediativo.
3. Il
PAT è formato:
a) da
una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle
verifiche territoriali necessarie per la valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale;
b) dagli
elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle
norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli,
anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di
pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;
d) da
una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro
conoscitivo di cui all'articolo 10
e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere
a), b) e c).
4. I
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così
come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma
semplificata secondo le modalità definite con atto di
indirizzo di cui all’articolo 46,
comma 2, lettera g).
Art. 14 –
Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di
assetto del territorio.
1. La
giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti
di cui all’articolo 3,
comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione
di cui all'articolo 5, lo
trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.
2. Entro
otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a
diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma
di divulgazione ritenuta opportuna.
3. Nei
trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre
osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia,
unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni
formulate dal consiglio comunale.
4. La
giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni
dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende
approvato.
5. Con
provvedimento motivato del responsabile del procedimento il
termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola
volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla
complessità della istruttoria o al fine di acquisire
integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque,
trascorsi novanta giorni dalla sospensione.
6. La
giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni
presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie
ad assicurare:
a) la
compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;
b) la
coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio
rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
c) la
tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale,
storico-monumentale e architettonica.
c
bis) l'osservanza del limite quantitativo di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera f).
7. Qualora
la giunta provinciale rilevi l’incompletezza del quadro
conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il
piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all’articolo
16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo
restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al
quadro conoscitivo, o l’ambito cui riferire il piano di
assetto del territorio intercomunale (PATI).
8. Il
piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della
provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti
approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.
9. Il
piano approvato è depositato presso la segreteria del
comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo
indeterminato.
10. Le
varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del
presente articolo ovvero dell’articolo 15.
11. L’approvazione
del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani
urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con
esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e
siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
Art. 17 –
Contenuti del Piano degli interventi (PI).
1. Il
piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti
da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi
diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
2. Il
PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio
(PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
a) suddividere
il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le
modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 50,
comma 1, lettera b);
b) individuare
le aree in cui gli interventi sono subordinati alla
predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri
e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire
i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui
all'articolo 20, comma 14;
d) individuare
le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli
indici edilizi;
e) definire
le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente
da salvaguardare;
f) definire
le modalità per l'attuazione degli interventi di
trasformazione e di conservazione;
g) individuare
le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di
valorizzazione e sostenibilità ambientale;
h) definire
e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse
pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di
comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e
successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare
e disciplinare le attività produttive da confermare in zona
impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da
trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante
l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo
36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui
all'articolo 37;
j) dettare
la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle
fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli
40, 41 e 43;
k) dettare
la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali
di altri settori con particolare riferimento alle attività
commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei
parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano
per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la
mobilità ciclistica;
3. Il
PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a
quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":
a) nei
casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA
planivolumetrici;
b) nei
casi di interventi disciplinati puntualmente.
4. Per
individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova
urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare
procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i
proprietari degli immobili nonché gli operatori
interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano
più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di
qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La
procedura si conclude con le forme e nei modi previsti
dall’articolo
6. 4. In
attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), il comune verifica le possibilità di
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo
esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione
programmatica di cui al comma 5, lettera a).
4
bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti
necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di
nuova urbanizzazione, il comune procede:
a)
alla verifica del rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base
dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo;
b)
all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono
partecipare i proprietari degli immobili nonché gli
operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di
intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT,
risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla
collettività in termini di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo
di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità
urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude
con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6. In sede di
adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto
espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli
esiti delle stesse.
5. Il
PI è formato da:
a) una
relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità
operative ed il quadro economico;
b) gli
elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le
norme tecniche operative;
d) il
prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione
ambientale;
e) il
registro dei crediti edilizi;
f) una
banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento
del quadro conoscitivo di riferimento nonché le
informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b),
e c).
Art. 18 –
Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli
interventi.
1. Il
sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo
le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli
effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso
di un apposito consiglio comunale.
2. Il
piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio
comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme
di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri
enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente
interessati.
3. Entro
otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a
diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma
di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide
sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia
integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed
è depositata presso la sede del comune per la libera
consultazione.
(Cfr.
art. 6 del collegato pdl. 144)
5
bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento
del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone
atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio;
la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è
condizione per la pubblicazione del piano.
6. Il
piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nell’albo pretorio del comune.
7. Decorsi
cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le
previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione
soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati
approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli
preordinati all’esproprio di cui all'articolo
34. In tali
ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica
l’articolo
33.(Cfr.
art. 6 del collegato pdl. 144)
7.
Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano
decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o
espansione soggette
a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati
all’esproprio di cui all'articolo 34. In
tali ipotesi si
applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina
urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di
centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai
commi da 2 a 6. Decorso inutilmente tale termine, il presidente
della provincia ovvero il presidente della città
metropolitana nomina un commissario ad acta per l’adozione
in via sostitutiva della nuova disciplina urbanistica, con spese a
carico del comune inadempiente.
7
bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a
strumenti attuativi non approvati, in alternativa a quanto
previsto dal comma 7, gli aventi titolo possono richiedere al
comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può
essere autorizzata previo versamento di un contributo pari all’1
per cento del valore delle aree considerato ai fini
dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è
corrisposto alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno
successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è
destinato ad alimentare il Fondo regionale per la rigenerazione
urbana sostenibile e per la demolizione, previsto dalla legge
regionale sul consumo del suolo. L’omesso o parziale
versamento del contributo nei termini prescritti comporta
l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e
trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
8. Le
varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di
cui al presente articolo.
9. L’approvazione
del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani
urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con
esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi
lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già
sottoscritta ed efficace.
Art. 18 ter -
Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali
destinate a medie strutture di vendita.
1. Le
varianti al piano degli interventi finalizzate all’individuazione
di aree commerciali ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’articolo 18, comma 1, e dell’articolo
21, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto”, in deroga a quanto previsto
all’articolo 18, comma 8, sono effettuate con le procedure
di cui al presente articolo.
2. La
giunta comunale, anche su richiesta dei soggetti interessati, può
adottare la variante urbanistica di cui al comma 1 e la deposita
per dieci giorni presso la segreteria del comune. Dell’avvenuto
deposito è dato avviso sull’albo pretorio del comune,
il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione
ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può
presentare osservazioni.
3. Entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre
osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante,
decidendo anche sulle osservazioni presentate.
3bis. Ferma
restando l'applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a
limitare il consumo di suolo, nel valutare le proposte di cui al
comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al
recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o
inutilizzati.
Art. 36 –
Riqualificazione ambientale e credito edilizio.
1. Il
comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT)
individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado,
gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di
riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino
e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e
ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli
indirizzi e le direttive relativi agli interventi da
attuare. 1. Il comune,
nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT),
individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado,
gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di
riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino
e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica,
energetica,
idraulica e
ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli
indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.
2. Il
comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli
interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli
obiettivi di cui al comma 1.
3. La
demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli
elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,
architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un
credito edilizio. 3. La
demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli
elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica,
architettonica, energetica,
idraulica e
ambientale di cui al comma 1,
e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma
6, determinano un credito edilizio.
4. Per
credito edilizio si intende una quantità volumetrica
riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui
all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel
registro di cui all’articolo
17, comma 5,
lett. e) e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e
disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo
dei crediti edilizi, prevedendo l’attribuzione di indici di
edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di
cui al comma 1 ovvero delle compensazioni di cui all’articolo
37. 4. Per credito
edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta
a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3
ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37.
I crediti edilizi
sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti
Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lett. e),
e sono liberamente commerciabili. Ai crediti edilizi si applica
l’articolo 2643 comma 1, 2bis), del codice civile . Il PI
individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito
l’utilizzo dei crediti edilizi, mediante l’attribuzione
di indici di edificabilità differenziati, ovvero di
previsioni edificatorie localizzate, in funzione degli obiettivi
di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo
37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all’articolo
13, comma 1, lettera k).
5. Salvi
i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa
vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di
prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità
dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento
del credito edilizio.
6. Gli
interventi di riordino della zona agricola di cui al comma 1 sono
finalizzati alla riqualificazione dell’edificato
inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della
dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo
di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti
dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei
limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo
13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla
rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici
demoliti per le finalità di cui al presente comma,
preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione
consolidata di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o),
nonché le modalità di riconoscimento del credito
edilizio. Sono in ogni caso tutelate e valorizzate le
testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro
conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del
turismo rurale.
Art. 45 ter -
Competenze della Regione.
1. La
Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui
agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è
adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo
25 e può essere formato anche per singoli ambiti
territoriali considerati prioritari per la pianificazione
paesaggistica.
2. Sono
di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di
cui all’art45bisarticolo 45 bis, comma 2, in
relazione alle seguenti opere o lavori:
a) di
competenza dello Stato o della Regione;
b) di
enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o
dalla Regione;
c) in
esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo
tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;
d) di
trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto
paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un
apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 6, lettera g).
3. Per
opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di
cui all’articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni,
enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi
dell’articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un
apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito
denominato “Elenco degli enti idonei”.
4. L’Elenco
degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di paesaggio; l’Elenco ed
ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito
istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta
regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti
tecnico-scientifici ed organizzativi per l’esercizio delle
funzioni delegate.
5. La
Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 155, comma
2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati
all’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è
competente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo
45 bis, comma 2, nel caso in cui l’ente parco o la
provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti
nell’Elenco degli enti idonei.
6. Sono
altresì di competenza della Giunta regionale:
a) l’espressione
del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse
pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell’articolo
138, comma 3, del Codice;
b) la
dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative
integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;
c) l’individuazione
dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le
modalità di cui all’articolo 142, comma 3, del
Codice, previo parere della commissione consiliare competente;
d) la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo
146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non vi provvedano
entro i termini; le relative spese sono a carico dell’ente
commissariato ai sensi dell’articolo 30;
e) la
redazione di atti di indirizzo ai fini dell’accertamento
della compatibilità paesaggistica e della applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del
Codice;
f) la
redazione di atti di indirizzo per l’istituzione e il
funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui
all’articolo 45 nonies;
g) la
redazione degli atti di indirizzo finalizzati all’individuazione
delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di
rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con
riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche,
localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli
interventi;
h) la
promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da
degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione
dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei
valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di
finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su
segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei
soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente
commissione consiliare, adotta un programma biennale degli
interventi di interesse regionale per il recupero e la
valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 1 bis, della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di
condono edilizio”;
i) la
promozione di attività di formazione e aggiornamento in
materia paesaggistica.
i
bis) la promozione della formazione dei Parchi
agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione
del territorio rurale, del paesaggio e delle attività
agricole con le seguenti finalità:
1)
l’arresto della dispersione insediativa e il conseguente
contenimento del consumo di suolo;
2) la
formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la
salvaguardia della biodiversità;
3) la
progressiva riconversione dell’agricoltura verso la
multiproduttività, con la diffusione dei principi della
bio-architettura;
4) il
ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o
sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse
all’agricoltura;
5) la
tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio
rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità
dell’abitare;
6)
la partecipazione dei produttori e degli abitanti all’elaborazione
del piano paesaggistico-ambientale ed alla sua gestione.
Art. 46 –
Attività di indirizzo.
1. La
Giunta regionale entro un anno dall'applicazione degli articoli da
1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sentita la
conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e
principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali"
e successive modificazioni e la competente commissione consiliare,
con appositi provvedimenti disciplina:
a) le
verifiche di sostenibilità e di compatibilità
necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed
urbanistici con particolare riferimento alla direttiva comunitaria
n. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), nonché le specifiche tecniche per la definizione
dell’indice di riequilibrio ecologico;
b) il
dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi;
c) i
criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei
crediti edilizi e della compensazione di cui agli articoli 35,
36 e 37;
d) i
criteri per la predisposizione dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale con
particolare riferimento alle modalità di valutazione
economica di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f);
e) le
modalità di attribuzione dello stemma e dello specifico
logo della Regione ai progetti di particolare rilievo di cui
all'articolo 42;
f) i
criteri per la operatività delle società di
trasformazione urbana di cui all'articolo 38.
2. La
Giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli
articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1,
adotta appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano:
a) le
modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle
previsioni degli strumenti di livello superiore;
b) i
sussidi operativi per l’edificabilità nei centri
storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
c) l'elaborazione
da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura
dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera n);
d) i
prontuari del verde per il corretto inserimento ed impiego della
vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione
ambientale;
e) le
specifiche tecniche per la predisposizione della mappa dei rischi;
f) il
prontuario delle distanze di rispetto;
g) i
criteri per la redazione del piano di assetto del territorio (PAT)
in forma semplificata, relativamente ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal piano
territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo
22, comma 1,
lettera o).g) la
metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito
comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a
punto delle misure e delle azioni di governo del territorio
finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli
insediamenti, al miglioramento dell'efficienza energetica degli
edifici e delle strutture pubbliche e private, alla
razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di
energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico
regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.
Art.
3 - Definizioni.
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
………….
………….
m)
centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”,
caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione
delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di
urbanizzazione o di edificazione;
……
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