Progetto di legge n. 14



DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA


NOSTRE PROPOSTE EMENDATIVE IN STAMPATELLO GRASSETTO ROSSO

A FINE ARTICOLATO LE NOTE ESPLICATIVE CORRISPONDENTI AI NUMERI CHE AFFIANCANO IL TESTO

Salviamo il Paesaggio Treviso, Comitato Lasciateci respirare, Associazione italiana per l’Agricoltura Biologica, Luisa Calimani, Beati i costruttori di pace, Italia Nostra, ACT Agire Costruire Trasformare, ARCI Verona, Alessandro Angrilli Comitato Difesa Alberi e Territorio, Associazione Villa Draghi




TESTO 8.03.2016


TESTO INTEGRATO


Art. 1 –Principi, obiettivi e metodi

1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, in particolare per la salvaguardia della salute, l'equilibrio ambientale e la tutela degli ecosistemi naturali, la produzione agricola finalizzata all'alimentazione umana e animale.


2. La presente legge accoglie i princìpi di programmazione dell’uso del suolo, di riduzione progressiva e controllata del consumo netto di suolo libero, di liberazione di suolo impropriamente occupato, di riuso e rigenerazione del tessuto insediativo consolidato esistente.


3. Per dare attuazione concreta a tali princìpi la Regione:

a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze interferenti;

b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l’uso del suolo libero a fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere il recupero e la riqualificazione del tessuto insediativo consolidato esistente;

c) organizza l’acquisizione, l’elaborazione, la condivisione e l’aggiornamento costante di tutti i dati utili per il buon governo del territorio regionale;

d) elabora e pone in essere politiche attive per suscitare idee, promuovere iniziative, reperire risorse finanziarie, incoraggiare e supportare l’iniziativa privata orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;


e) adotta misure concrete per avviare, accelerare e orientare le iniziative sia pubbliche che private.

4. La pianificazione territoriale e urbanistica deve indirizzare gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia prioritariamente verso le parti di territorio già totalmente o parzialmente urbanizzate, in particolare quelle in condizioni di degrado edilizio o ambientale e quelle in stato di abbandono o sottoutilizzate o utilizzate impropriamente, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, tanto del patrimonio edilizio esistente quando degli spazi aperti e delle opere di urbanizzazione.


5. Sono obiettivi specifici degli strumenti di pianificazione, delle politiche attive e delle misure da adottare:

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

b) ridurre le zone di espansione urbana e fissare un confine tra tessuto insediativo urbano e territorio sottratto alla espansione urbana;

c) individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;



d) individuare e incentivare la messa in sicurezza delle parti di territorio ritenute a pericolosità idrogeologica, anche se attualmente non incluse nei Piani di Assetto Idrogeologico, e favorire la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del loro sedime e delle loro pertinenze alla condizione naturale e ove possibile agli usi agricoli e forestali, disciplinando l’eventuale riutilizzo totale o parziale della volumetria o superficie dei manufatti demoliti in altre parti del tessuto urbano mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;


e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;

f) incentivare il recupero, la riqualificazione e la flessibilità delle destinazioni d’uso del tessuto insediativo esistente, sia a livello di singoli edifici che di isolati e di parti organiche della città, inclusi gli spazi liberi pubblici e privati;




g) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani;

h) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei residenti alla formazione delle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia e di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale;

i) attivare forme di collaborazione tra parte pubblica e privati e investimenti privati che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e delle città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale sia dei procedimenti che delle iniziative, in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

Art. 1 –Principi, obiettivi e metodi

1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, in particolare per la salvaguardia della salute, l'equilibrio ambientale e la tutela degli ecosistemi naturali, la produzione agricola finalizzata all'alimentazione umana e animale.

2. La presente legge accoglie i princìpi di programmazione dell’uso del suolo, di riduzione progressiva e controllata del consumo netto di suolo, di liberazione rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, di riuso riqualificazione e rigenerazione del tessuto insediativo consolidato esistente.

3. Per dare attuazione concreta a tali princìpi la Regione:

a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze interferenti;

b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l’uso del suolo libero ai fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere il recupero e la riqualificazione del tessuto insediativo urbano consolidato esistente;

c) organizza l’acquisizione, l’elaborazione, la condivisione e l’aggiornamento costante di tutti i dati utili per il buon governo del territorio regionale;

d) elabora e pone in essere politiche attive per suscitare idee, promuovere iniziative, reperire risorse finanziarie, incoraggiare gli accordi tra soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di riqualificazione e di rigenerazione urbana sostenibile di rilevante interesse pubblico e supportare l’iniziativa privata orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; perenzin

e) adotta misure concrete per avviare, accelerare e orientare le iniziative sia pubbliche, sia private.

4. La pianificazione territoriale e urbanistica deve indirizzare privilegiare gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia prioritariamente verso le parti di territorio già totalmente o parzialmente urbanizzate, in particolare quelle in condizioni di degrado edilizio o ambientale e quelle in stato di abbandono o sottoutilizzate o utilizzate impropriamente all’interno del tessuto urbano consolidato che non comportano consumo netto di suolo, SOSTITUIRE “consumo netto di suolo” CON: CONSUMO DEGLI SPAZI LIBERI 1) con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, tanto del patrimonio edilizio esistente quando quanto degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione.

5. Sono obiettivi specifici degli strumenti di pianificazione, delle politiche attive e delle misure da adottare:

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

b) ridurre le zone di espansione urbana e fissare un confine tra tessuto insediativo urbano e territorio sottratto alla espansione urbana; RIPRISTINARE 1) bis

c) individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;

c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili anche in ambito urbano e periurbano;

d) individuare e incentivare la messa in sicurezza delle le parti di territorio ritenute a pericolosità idrogeologica idraulica e geologica, anche se attualmente non incluse nei Piani di Assetto Idrogeologico, incentivandone la messa in sicurezza, e favorire la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del loro sedime e delle loro pertinenze alla condizione naturale e ove possibile agli usi agricoli e forestali, disciplinando l’eventuale riutilizzo totale o parziale della volumetria o superficie dei manufatti demoliti in altre parti del tessuto urbano consolidato, mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;

f) incentivare il recupero, RIPRISTINARE “IL RECUPERO” la riqualificazione e la flessibilità delle destinazioni d’uso valorizzazione del tessuto insediativo esistente, sia a livello di singoli edifici che di isolati e di parti organiche della città, inclusi gli spazi liberi pubblici e privati edilizio urbano, favorendo usi appropriati flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati SOPPRIMERE “GLI USI FLESSIBILI DEGLI SPAZI PUBBLICI” 1)tris e promuovere la qualità urbana ed architettonica attraverso la diffusione della cultura e del progetto integrato di rigenerazione urbana sostenibile e della riqualificazione ambientale ed energetica degli edifici;

g) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani;

h) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia e di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale;


i) attivare forme di collaborazione tra parte pubblica e privati e investimenti privati che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e delle città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale sia dei procedimenti che delle iniziative, in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione;

j) semplificare i procedimenti amministrativi di formazione e approvazione dei piani urbanistici e territoriali, garantendo la certezza dei termini di relativa conclusione. SOPPRESSO 1) quater

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per “superficie naturale, seminaturale e agricola”: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché i terreni inedificati ricadenti in zone territoriali omogenee non agricole, soggetti a pianificazione urbanistica attuativa non ancora convenzionata, o per i quali siano decorsi i termini di attuazione previsti dalla convenzione. E’ inoltre considerata superficie naturale, seminaturale e agricola, anche all’interno del tessuto urbano consolidato, quella relativa al verde pubblico e/o di uso pubblico, nonché quella costituente continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le aree rurali esterne;

b) per “consumo di suolo”: l’incremento annuale della superficie naturale, seminaturale e agricola interessata da processi di nuova urbanizzazione, nonché da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e la potenzialità produttiva;

c) per “consumo netto di suolo”: l’incremento di cui alla lettera b), al netto delle superfici precedentemente urbanizzate e/o impermeabilizzate e ripristinate ad usi naturali, seminaturali o agricoli;

d) per “impermeabilizzazione del suolo”: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne riduce o elimina la permeabilità, anche attraverso la sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;

e) per “tessuto urbano consolidato”: l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, nonché delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, compresi gli ambiti di P.U.A. già convenzionati, la relativa trama viaria, dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive già attuate, o in fase di attuazione;

f) per “opere incongrue e/o elementi di degrado”: gli edifici e gli altri manufatti che per caratteristiche morfologiche, strutturali, volumetriche ed estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale;

g) per “ambiti urbani degradati”: gli ambiti ricadenti nel tessuto urbano consolidato contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche:

- degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

- degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono;

- degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.

h) per “rigenerazione urbana sostenibile”: un insieme coordinato ed integrato di interventi di pubblico interesse di carattere urbanistico, edilizio e socio-economico, all’interno del tessuto urbano consolidato, inquadrati in un più ampio progetto di sua riconversione ecologica e di miglioramento della qualità della vita delle persone, finalizzati:

  • alla sostenibilità ecologica e all’incremento della biodiversità in ambiente urbano;

  • al contenimento del consumo netto di suolo;

  • alla riduzione dei consumi idrici ed energetici attraverso l’efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

  • all’integrazione sociale, culturale e funzionale, mediante la formazione di nuove centralità urbane, l’elevata qualità degli spazi pubblici, la compresenza e l’interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, l’incontro e la socializzazione;

  • al soddisfacimento della domanda abitativa e della mixité sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;

  • all’integrazione efficiente delle infrastrutture della mobilità veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

  • alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento;

  • all’innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza, l’efficientamento energetico;

  • allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla sicurezza sociale ed al superamento delle diseguaglianze sociali;

i) per “ambiti urbani complessi”: i contesti strategici caratterizzati da attività incoerenti dismesse o da dismettere, di notevole consistenza, e/o da parti significative di quartieri e di comparti urbani, interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi, assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile;

l) per “mitigazione”: l’adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull’ambiente e sul benessere umano;

m) per “compensazione ecologica”: la realizzazione, in aree limitrofe o in altre parti del territorio comunale, di interventi di bonifica, deimpermeabilizzazione e ripristino delle funzioni ecologiche dei suoli per compensare quelle perse in loco;

n) per “invarianza idraulica”: la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.


Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per “superficie naturale, seminaturale e agricola”: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché i terreni inedificati ricadenti in zone territoriali omogenee non agricole, soggetti a pianificazione urbanistica attuativa non ancora convenzionata, o per i quali siano decorsi i termini di attuazione previsti dalla convenzione. E’ inoltre considerata superficie naturale, seminaturale e agricola, anche all’interno del tessuto urbano consolidato, quella relativa al verde pubblico e/o di uso pubblico, nonché quella costituente continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le aree rurali esterne; SOPPRESSO 2)

b) per “consumo di suolo”: l’incremento annuale della superficie naturale, seminaturale e agricola interessata da processi di nuova urbanizzazione, nonché da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e la potenzialità produttiva;

LA LETTERA b) E’ COSI’ RIFORMULATA: PER “CONSUMO DI SUOLO” L’INCREMENTO ANNUALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO, NONCHE’ GLI INTERVENTI DI COPERTURA ARTIFICIALE, SCAVO O RIMOZIONE DEL SUOLO NON CONNESSI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE. 3)
c) per “consumo netto di suolo”: l’incremento di cui alla lettera b), al netto delle superfici precedentemente urbanizzate e/o impermeabilizzate e ripristinate ad usi naturali, seminaturali o agricoli; 3) bis

d) per “impermeabilizzazione del suolo”: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne riduce o elimina la permeabilità, anche attraverso la sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;

e) per “tessuto urbano consolidato”: l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, nonché delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, compresi gli ambiti di P.U.A. già convenzionati, la relativa trama viaria, dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive già attuate, o in fase di attuazione;

f) per “opere incongrue e/o elementi di degrado”: gli edifici e gli altri manufatti che per caratteristiche morfologiche, strutturali, volumetriche ed estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale;

g) per “ambiti urbani degradati”: gli ambiti ricadenti nel tessuto urbano consolidato contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche:

- degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

- degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono;

- degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione. 3)ter

h) per “rigenerazione urbana sostenibile”: un insieme coordinato ed integrato di interventi di pubblico interesse SOPPRIMERE “DI PUBBLICO INTERESSE” 4) di carattere urbanistico, edilizio e socio-economico, all’interno del tessuto urbano consolidato, inquadrati in un più ampio progetto di sua riconversione ecologica e di miglioramento della qualità della vita delle persone, finalizzati:

  • alla sostenibilità ecologica e all’incremento della biodiversità in ambiente urbano;

  • al contenimento del consumo netto di suolo;

  • alla riduzione dei consumi idrici ed energetici attraverso l’efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

  • all’integrazione sociale, culturale e funzionale, mediante la formazione di nuove centralità urbane, l’elevata qualità degli spazi pubblici, la compresenza e l’interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, l’incontro e la socializzazione;

  • al soddisfacimento della domanda abitativa e della mixité sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;

  • all’integrazione efficiente delle infrastrutture della mobilità veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

  • alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento;

  • all’innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza, l’efficientamento energetico;

  • allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla sicurezza sociale ed al superamento delle diseguaglianze sociali;

i) per “ambiti urbani complessi”: i contesti strategici caratterizzati da attività incoerenti dismesse o da dismettere, di notevole consistenza, e/o da parti significative di quartieri e di comparti urbani, interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi, assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile;

l) per “mitigazione”: l’adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull’ambiente e sul benessere umano;

m) per “compensazione ecologica”: la realizzazione, in aree limitrofe o in altre parti del territorio comunale, di interventi di bonifica, deimpermeabilizzazione e ripristino delle funzioni ecologiche dei suoli per compensare quelle perse in loco;

n) per “invarianza idraulica”: la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.


Art. 3 - Misure di programmazione, controllo e limitazione dell’uso di suolo non ancora urbanizzato per finalità urbanistico-edilizie

1. L’uso di suolo non ancora urbanizzato per finalità urbanistico-edilizie deve essere gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con proprio regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

  1. la quantità massima del consumo netto di suolo ammesso nella Regione del Veneto nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto - sulla base delle informazioni già disponibili in sede regionale e di quelle che siano fornite dai Comuni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - delle specificità territoriali e ambientali e in particolare della percentuale di territorio comunale già urbanizzata, della superficie agricola utilizzata, della densità demografica, del grado di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e di ogni altro fattore disponibile e utile;

  2. le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della LR n. 11/2004;

  3. i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani assoggettabili a interventi di rigenerazione urbana sostenibile;

  4. regole e misure applicative ed organizzative per la disciplina della determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;

  5. i criteri di individuazione degli interventi pubblici o di interesse pubblico di rilevanza sovracomunale non soggetti ai limiti di cui alla precedente lettera a), fermo restando il loro assoggettamento a misure di compensazione ecologica;

  6. la dotazione del fondo di rotazione previsto dall’articolo 8, la sua articolazione, l’ambito di intervento, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la relativa modulistica;

  7. ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti o a complemento dei contenuti indicati alle lettere precedenti.












3. Il regolamento previsto al comma 1 è soggetto a revisione almeno quinquennale sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 3 - Misure di programmazione, controllo e limitazione dell’uso di suolo non ancora urbanizzato per finalità urbanistico-edilizie

1. L’uso di suolo non ancora urbanizzato per finalità urbanistico-edilizie Il consumo netto di suolo deve essere gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale. RIPRISTINARE IL TESTO ORIGINALE

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con proprio regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la quantità massima del consumo netto di suolo ammesso nella Regione del Veneto nel periodo preso a riferimento, AGGIUNGERE: CHE NEI PRIMI TRE ANNI DI APPLICAZIONE NON PUO’ COMUNQUE SUPERARE ANNUALMENTE IL 30% DI QUELLO ANNUALMENTE CONSUMATO NEGLI ULTIMI 10 ANNI 5) in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto - sulla base delle informazioni già disponibili in sede regionale e di quelle che siano fornite dai Comuni entro 90 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - delle specificità territoriali e ambientali e in particolare della percentuale di territorio comunale già urbanizzata, della superficie agricola utilizzata, della densità demografica, del grado di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e di ogni altro fattore disponibile e utile, RIPRISTINARE IL TESTO CANCELLATO IN PARTICOLARE RIGUARDO L’UTILIZZO DEL PATRIMONIO ESISTENTE 5)Bis delle caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato e della consistenza numerica di alloggi inutilizzati;

c) b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani assoggettabili a interventi di rigenerazione urbana sostenibile;

c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in collaborazione con gli altri enti territoriali e locali, al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1;

  1. regole e misure applicative ed organizzative per la disciplina della determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;

b) e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell’attività dell’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’art. 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11;

e) f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale non soggetti ai limiti di cui alla precedente lettera a) per i quali, mancando alternative alla localizzazione esterna al tessuto urbano consolidato, non trovano applicazione le limitazioni di cui alla presente legge, fermo restando il loro assoggettamento a idonee misure di compensazione ecologica; SOPPRIMERE LETTERA F

f) g) la dotazione del fondo di rotazione previsto dall’articolo 8, la sua articolazione, l’ambito di intervento, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la relativa modulistica;

g) h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti o a complemento dei contenuti indicati alle lettere precedenti.

3. Il regolamento previsto al comma 1 è soggetto a revisione almeno quinquennale sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 4 - Riqualificazione edilizia e ambientale

1. Rispondono alla finalità della presente legge e sono di interesse pubblico:

  1. la demolizione integrale, inclusi eventuale interrato e pertinenze, con ripristino del suolo naturale, di manufatti di qualsiasi natura in stato di degrado e stabile abbandono, non completati o divenuti inagibili, inclusi gli allevamenti dismessi e gli edifici ridotti a ruderi o comunque inagibili esistenti nelle zone agricole, gli edifici produttivi dovunque situati, di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica, anche se non ancora incluse nei Piani di assetto idrogeologico, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;


  1. il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso non incompatibile del patrimonio edilizio esistente, col miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza dal punto di vista idrogeologico, statico, antisismico.

2. Il Piano degli interventi deve prevedere misure di agevolazione degli interventi di interesse pubblico indicati al comma 1, che possono comprendere premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria in altra parte del tessuto insediativo urbano, l’esonero o la riduzione del contributo di costruzione.




3. Gli incentivi configurati come crediti edilizi sono liberamente commerciabili secondo la disciplina dettata dall'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e dal regolamento previsto all’articolo 3 della presente legge.

4. Le demolizioni devono precedere l’inizio degli eventuali interventi di recupero della potenzialità edificatoria altrove, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

5. Il suolo che sia stato recuperato all’uso naturale, inclusa l’area di pertinenza, con utilizzazione di incentivi è assoggettato a servitù pubblica decennale di non edificazione, con atto costitutivo da trascrivere nei registri immobiliari. La servitù potrà essere estinta anche prima di tale scadenza su assenso del Comune qualora, in seguito a variazioni della pianificazione urbanistica generale, sia prevista l’utilizzabilità per finalità urbanistico-edilizia della parte di territorio nel quale l’area ricade.



6. Fino a quando il Piano degli interventi non sia stato adeguato a quanto previsto da questa disposizione, gli interventi di interesse pubblico previsti al comma 1, ove non siano già ammessi e disciplinati dallo strumento urbanistico con previsione di misure incentivanti, possono essere consentiti mediante permesso di costruire in deroga.

Art. 4 - Riqualificazione edilizia e ambientale

1. Rispondono alla finalità della presente legge e sono di interesse pubblico: SOPPRIMERE “DI INTERESSE PUBBLICO” 4)idem

  1. la demolizione integrale, inclusi eventuale interrato e pertinenze, con ripristino del suolo naturale, di manufatti di qualsiasi natura in stato di degrado e stabile abbandono, non completati o divenuti inagibili, inclusi gli allevamenti dismessi e gli edifici ridotti a ruderi o comunque inagibili esistenti nelle zone agricole, gli edifici produttivi dovunque situati, di opere incongrue e di elementi di degrado di cui all’art. 2 comma 1, lettera f), inclusi i manufatti ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica idraulica e geologica, anche se non ancora incluse nei Piani di assetto idrogeologico, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;GENERICO ONNICOMPRENSIVO– ERA MIGLIORE LA VERSIONE CANCELLATA

  2. il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso non incompatibile del patrimonio edilizio esistente, col miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza dal punto di vista idrogeologico, statico, antisismico.

2. Il P.I. definisce le misure e gli interventi finalizzati a ripristinare le corrette condizioni ambientali nelle aree occupate da opere incongrue di cui al comma 1.

3. Nei limiti del dimensionamento del P.A.T., il Il Piano degli interventi deve prevedere misure di agevolazione degli interventi di interesse pubblico indicati al comma 1, che possono comprendere premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria in altra parte del tessuto insediativo urbano, l’esonero o la riduzione del contributo di costruzione. SOPPRESSO 5) TRIS

3. 4. Gli incentivi configurati come crediti edilizi sono liberamente commerciabili secondo la disciplina dettata dall'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e dal regolamento previsto all’articolo 3 della presente legge.

4. 5. Le demolizioni devono precedere l’inizio degli eventuali interventi di recupero della potenzialità edificatoria altrove, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

5. 6. Il suolo che sia stato recuperato all’uso naturale, inclusa l’area di pertinenza, con utilizzazione di incentivi è assoggettato a servitù pubblica vincolo decennale TOGLIERE DECENNALE di non edificazione, con atto costitutivo da trascrivere nei trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari SOPPRIMERE IL RESTO DEL COMMA comunque, sino ad una eventuale successiva variazione dello strumento urbanistico che ne stabilisca la nuova destinazione in relazione all’ubicazione nel contesto urbano. La servitù potrà essere estinta anche prima di tale scadenza su assenso del Comune qualora, in seguito a variazioni della pianificazione urbanistica generale, sia prevista l’utilizzabilità per finalità urbanistico-edilizia della parte di territorio nel quale l’area ricade.

6. Fino a quando il Piano degli interventi non sia stato adeguato a quanto previsto da questa disposizione, gli interventi di interesse pubblico previsti al comma 1, ove non siano già ammessi e disciplinati dallo strumento urbanistico con previsione di misure incentivanti, possono essere consentiti mediante permesso di costruire in deroga.

Art. 5 - Riqualificazione urbana

  1. Il Piano degli interventi deve individuare gli ambiti urbani degradati da assoggettare nel pubblico interesse a interventi di riqualificazione urbana. Ciascun ambito va perimetrato e disciplinato con apposita scheda che individui i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità concessi rispetto ai parametri urbanistico-edilizi vigenti per quella parte di territorio comunale, incluse le destinazioni d’uso ammesse, e altri eventuali incentivi.




  1. I Comuni non ancora dotati di Piano di assetto del territorio provvedono a quanto previsto al comma 1 mediante variante al piano regolatore generale, adottata con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".





  1. L’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani degradati è effettuata per la prima volta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e può essere integrata o modificata successivamente.


  1. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati, anche nei Comuni non ancora dotati di PAT, mediante




  1. piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

  2. progetti di comparto ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

  3. permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.


  1. Gli interventi di riqualificazione urbana sono di pubblico interesse e sono esonerati dal contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.









  1. Fino a quando lo strumento urbanistico generale non sia stato adeguato a quanto previsto da questa disposizione, i privati aventi titolo possono proporre l’individuazione di ambiti urbani degradati ed una loro specifica disciplina con la procedura prevista dall’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.

Art. 5 - Riqualificazione urbana

1. Il Piano degli interventi deve individuare gli ambiti urbani degradati di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) da assoggettare nel pubblico interesse a interventi di riqualificazione urbana. Ciascun ambito va perimetrato e disciplinato con apposita scheda che individui i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione e per la sicurezza geologica e idraulica, i limiti di flessibilità concessi rispetto ai parametri urbanistico-edilizi vigenti per quella parte di territorio comunale, incluse le destinazioni d’uso ammesse, e altri eventuali incentivi le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie, in accordo con i contenuti propri del P.A.T. a norma dell’articolo 13 comma 1, lettera l) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.

2. I Comuni non ancora dotati di Piano di assetto del territorio P.A.T. provvedono a quanto previsto al comma 1 mediante variante al piano regolatore generale, adottata con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", in deroga al divieto di cui all’art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11, e comunque non oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 1, delle legge regionale 29 novembre 2013 n° 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” come sostituito dall’art. 11, comma 1 della presente legge.

3. L’individuazione e la disciplina degli ambiti urbani degradati è effettuata per la prima volta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e può essere integrata o modificata successivamente.

4. 3. In relazione alle caratteristiche proprie di ciascun ambito e nel rispetto degli indirizzi e delle azioni definiti nelle specifiche schede descrittive di cui al comma 1, sulla base di accordi pubblico-privati ovvero di accordi di programma e dei correlativi provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 23 aprile 2004 n° 11, gli Gli interventi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo possono essere attuati, anche nei Comuni non ancora dotati di P.A.T., mediante:

  1. piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

  2. progetti di comparto ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

  3. permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

5. 4. Gli interventi di riqualificazione urbana sono di pubblico interesse e sono esonerati dal contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per promuovere gli interventi di riqualificazione urbana i Comuni possono prevedere, nel rispetto del dimensionamento del P.A.T.:

  1. premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria nell’ambito del tessuto urbano consolidato, fino ad un incremento del 30% rispetto all’esistente;

  2. la liberalizzazione delle destinazioni d’uso coerentemente con quanto indicato nelle schede descrittive di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli statali o regionali e di eventuali limiti fissati dalla legislazione regionale di settore. SOPPRIMERE IL COMMA 5 pesante incentivo alla dequalificazione urbana 5)tris

6. Fino a quando lo strumento urbanistico generale non sia stato adeguato a quanto previsto da questa disposizione, i privati aventi titolo possono proporre l’individuazione di ambiti urbani degradati ed una loro specifica disciplina con la procedura prevista dall’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.

Art. 6 - Rigenerazione urbana sostenibile

1. Il Piano di assetto del territorio individua gli ambiti urbani complessi assoggettabili a Programmi di rigenerazione urbana sostenibile. In tali ambiti il Piano degli interventi con apposita scheda individua il perimetro dell’ambito suscettibile di essere assoggettato unitariamente a un Programma di rigenerazione urbana sostenibile e dà indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie.

2. I Programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono approvati mediante accordo di programma di interesse regionale ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, eventualmente anche con effetto di variante urbanistica.

3. L’accordo di programma deve includere un piano economico-finanziario che individui le possibili fonti di finanziamento, verificare la sostenibilità economica dell’intero programma o almeno di sue fasi autonome, definire gli impegni assunti dai soggetti coinvolti, prevedere forme appropriate di coordinamento, designare un responsabile pubblico ed un responsabile privato del programma, programmare la verifica periodica dello stato di attuazione.

4. I Programmi di rigenerazione urbana sostenibile hanno titolo preferenziale, nei limiti consentiti dalla legge e dagli strumenti di programmazione regionale, per l’attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento previsti dai fondi strutturali europei.


5. Nell’accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusi l’esonero o la riduzione del contributo di costruzione dovuto per i singoli interventi, l’utilizzo del contributo di urbanizzazione fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni, ove dovuto, e l’esonero o l’utilizzo del contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera d- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Rigenerazione urbana sostenibile

1. Il Piano di assetto del territorio individua gli ambiti urbani complessi assoggettabili a Programmi di rigenerazione urbana sostenibile. In tali ambiti il Piano degli interventi con apposita scheda individua il perimetro dell’ambito suscettibile di essere assoggettato unitariamente a un Programma di rigenerazione urbana sostenibile e dà indirizzi per la sua attuazione, nel rispetto del dimensionamento del P.A.T., ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie.

2. I Programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono approvati mediante accordo di programma di interesse regionale ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, SOSTITUIREeventualmente anche con effetto di variante urbanistica CON: CHE NON PUO’ AVERE EFFETTO DI VARIANTE AL PAT O SOPPRIMERE L’INTERO COMMA 6)

3. L’accordo di programma deve includere un piano economico-finanziario che individui le possibili fonti di finanziamento, verificare la sostenibilità economica dell’intero programma o almeno di sue fasi autonome, definire gli impegni assunti dai soggetti coinvolti, prevedere forme appropriate di coordinamento, designare un responsabile pubblico ed un responsabile privato del programma, programmare la verifica periodica promuovere il monitoraggio periodico dello stato di attuazione.

4. I Programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono promossi da Comuni singoli o associati e hanno titolo preferenziale, nei limiti consentiti dalla legge e dagli strumenti di programmazione regionale, per l’attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento previsti dai fondi strutturali europei.

5. Nell’accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusi l’esonero o la riduzione del contributo di costruzione dovuto per i singoli interventi, l’utilizzo del contributo di urbanizzazione fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni, ove dovuto, e l’esonero o l’utilizzo del contributo straordinario previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera d- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Politiche attive e misure per la qualità edilizia ed ambientale, per la riqualificazione edilizia ed urbana e per la rigenerazione urbana sostenibile

1. La qualità edilizia si persegue mediante una progettazione che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell'ideazione e della realizzazione dell'opera, ne garantisca l'armonico inserimento nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo in misura apprezzabile al miglioramento dei relativi livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo, anche con riferimento ai parametri indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b).


2. La Giunta regionale promuove la qualità edilizia:

  1. per tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico, anche attraverso la promozione di processi partecipativi che consentano la più ampia condivisione dei progetti e la presentazione di proposte, suggerimenti e osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

  2. per tutti gli edifici privati, attraverso incentivi di natura urbanistico-edilizia e misure di promozione dell'edilizia sostenibile di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.

3. La Giunta regionale

  1. promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone pratiche attraverso il sito istituzionale della Regione e con iniziative specifiche, avvalendosi della collaborazione e del contributo attivo di università, enti di studio e ricerca, associazioni professionali, imprenditoriali e culturali;

  2. promuove ed attiva concorsi di idee e workshop di progettazione, in collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);

  3. definisce parametri di ecosostenibilità degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, con particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici, alla riduzione delle superfici impermeabili, al potenziamento ed all’efficientamento delle reti tecnologiche, alla riduzione dell’inquinamenti atmosferico;

  4. incentiva l’elaborazione di “Piani dei vuoti” dedicati alla diffusione e applicazione delle buone pratiche per la valorizzazione del verde urbano e in generale degli spazi urbani aperti, pubblici e privati;

  5. riconosce ai piani ed ai progetti che abbiano contenuti particolarmente qualificanti ed innovativi per qualità edilizia ed ambientale la possibilità di fregiarsi dello stemma e del logo della Regione di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e valorizza tale riconoscimento fra i criteri per l'assegnazione di eventuali finanziamenti, premi e incentivi, regionali o a regia regionale, nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile e della progettazione.

Art. 7 - Politiche attive e misure per la qualità edilizia ed ambientale, per la riqualificazione edilizia ed urbana e per la rigenerazione urbana sostenibile

1. La qualità architettonica si persegue mediante una progettazione che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell'ideazione e della realizzazione dell'opera, ne garantisca l'armonico inserimento nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo in misura apprezzabile al miglioramento dei relativi livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo, anche con riferimento ai parametri indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b).

2. La Giunta regionale promuove la qualità architettonica:

a) per tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico anche attraverso la promozione di processi partecipativi che consentano la più ampia condivisione dei progetti e attraverso la presentazione di proposte, suggerimenti e osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

b) per tutti gli edifici privati, attraverso gli incentivi di natura urbanistico-edilizia e misure di urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.

3. La Giunta regionale

  1. promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone pratiche attraverso il sito istituzionale della Regione e con iniziative specifiche, avvalendosi della collaborazione e del contributo attivo di università, enti di studio e ricerca, associazioni professionali, imprenditoriali e culturali;

  2. promuove ed attiva concorsi di idee e workshop di progettazione, in collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);

  3. definisce parametri di ecosostenibilità degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, con particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici, alla riduzione delle superfici impermeabili, al potenziamento ed all’efficientamento delle reti tecnologiche, alla riduzione dell’inquinamenti atmosferico;

  4. incentiva l’elaborazione di “Piani dei vuoti” dedicati alla diffusione e applicazione delle buone pratiche per la valorizzazione del verde urbano e in generale degli spazi urbani aperti, pubblici e privati;

  5. riconosce ai piani ed ai progetti che abbiano contenuti particolarmente qualificanti ed innovativi per qualità edilizia ed ambientale la possibilità di fregiarsi dello stemma e del logo della Regione di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e valorizza tale riconoscimento fra i criteri per l'assegnazione di eventuali finanziamenti, premi e incentivi, regionali o a regia regionale, nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile e della progettazione.

Art. 8 - Fondo regionale progettazione interventi di rigenerazione urbana sostenibile

1. E’ istituito un fondo regionale di rotazione per promuovere la progettazione degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile e per la realizzazione di interventi di demolizione di rilevante interesse pubblico.

2. Il fondo finanzia le spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile e finanzia o cofinanzia interventi di demolizione di rilevante interesse pubblico.

3. Al fondo possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma aggregata e anche singoli privati per gli interventi di demolizione.

4. Il fondo è disciplinato dal regolamento della Giunta regionale previsto all’articolo 3.

Art. 8 - Fondo regionale progettazione interventi di rigenerazione urbana sostenibile

1. E’ istituito un fondo regionale di rotazione per promuovere la progettazione degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile e per la realizzazione di interventi di demolizione di rilevante interesse pubblico.

2. Il fondo finanzia le spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile e finanzia o cofinanzia interventi di demolizione di rilevante interesse pubblico. AGGIUNGERE: CHE COMPORTINO UNA CONSISTENTE RIDUZIONE DI CONSUMO DI SUOLO E DI RISCHIO IDRAULICO 7)

3. Al fondo possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma aggregata e anche singoli privati per gli interventi di demolizione.

4. Il fondo è disciplinato dal regolamento della Giunta regionale previsto all’articolo 3.

Art. 9 - Accordi di programma di interesse regionale

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, compresi quelli approvativi di Programmi di rigenerazione urbana sostenibile, possono derogare ai limiti di consumo netto di suolo fissati ai sensi del precedente articolo 3.





2. La deroga prevista al comma 1 va precisata, motivata e contenuta entro i limiti strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e deve prevedere adeguati interventi di mitigazione e/o di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo netto di suolo.

Art. 9 - Accordi di programma di interesse regionale SOPPRESSO 8)

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", compresi quelli approvativi di Programmi di rigenerazione urbana sostenibile, possono derogare ai limiti di consumo netto di suolo fissati ai sensi del precedente articolo 3 possono ammettere, per l'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia previsti, una deroga ai limiti di consumo netto di suolo di cui all’art. 2 della presente legge, qualora non sia possibile la loro localizzazione all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. L'ammissione alla deroga è approvata dalla Giunta regionale in sede di riconoscimento dell'interesse regionale della proposta di accordo.

2. La deroga prevista al comma 1 va precisata, motivata e contenuta entro i limiti strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e deve prevedere adeguati interventi di mitigazione e/o di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo netto di suolo.

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito con il seguente: "2. L'Osservatorio, di concerto con le competenti strutture regionali e in collaborazione con gli enti locali, raccoglie, gestisce ed elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione, verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali, collabora con le strutture regionali e locali competenti per l'elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali. L’osservatorio redige una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi di più rilevante trasformazione territoriale in atto, sull’entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sui contesti strategici da rendere prioritariamente oggetto di interventi di rigenerazione urbana sostenibile. L'Osservatorio fornisce inoltre alla Giunta i dati necessari per l'attuazione delle misure e delle disposizioni regionali finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i processi di rigenerazione urbana e territoriale.";


b) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati. A tal fine la Giunta definisce, con apposito provvedimento, le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento degli indicatori.

3 ter. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 bis, la Regione e gli enti locali concludono specifici protocolli d'intesa nei quali sono definite le modalità di interscambio dei dati e le forme di integrazione delle reti e dei sistemi informativi.";

c) all'articolo 11 bis 1, il comma 1 è così sostituito: “1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal Comune, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lett. f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica di coerenza con il sistema informativo regionale. La trasmissione è effettuata altresì ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”.

Al medesimo articolo, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. La trasmissione di cui al comma 1 è condizione per l’efficacia delle previsioni contenute nel piano degli interventi. Il Comune dà atto dell’avvenuta trasmissione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di pubblicazione del piano approvato, ai sensi dell’articolo 18, comma 6.”

d) la lettera f), comma 1, dell'articolo 13, è così sostituita:

f) determina con cadenza quinquennale la quantità massima decrescente, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarla entro il 2050, di superficie agricola naturale e seminaturale che può essere interessata da processi di urbanizzazione e di impermeabilizzazione costituenti consumo netto di suolo ai sensi della legge regionale per il contenimento del consumo di suolo, e la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”;

e) la lettera k), comma 1, dell'articolo 13, è così sostituita:

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di superficie naturale, seminaturale e agricola, nei limiti, criteri e modalità di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 2 della presente legge.";

f) al comma 6 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) l'osservanza del limite quantitativo di cui all'art. 13, comma 1, lettera f)";

g) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito con il seguente:

"4. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 6 5, lettera a)."

h) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

  1. alla verifica de rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo;

  2. all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare eventuali proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6. In sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse."

i) all'articolo 18 ter è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo a fini urbanistico-edilizi, nel valutare le proposte di cui al comma 2 il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati."











j) la lettera g), comma 2, dell'articolo 46, è sostituita con la seguente:

"h) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti, al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.

k) all’articolo 45-ter, comma 6, è aggiunta la seguente lettera l):

l) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole con le seguenti finalità:

    1. l’arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;

    2. la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;

    3. la progressiva riconversione dell’agricoltura verso la multiproduttività, con la diffusione dei principi dell’architettura biologica;

    4. il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all’agricoltura;

    5. la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell’abitare;

    6. la partecipazione dei produttori e degli abitanti all’elaborazione del piano paesaggistico- ambientale ed alla sua gestione.”,

l) all’articolo 13, comma 1, è aggiunta la seguente lettera s): “s) individua, mediante la redazione del “Piano delle acque”, le criticità idrauliche a livello locale. Il Piano delle acque contiene il rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore”;

m) all’articolo 13, comma 1, è aggiunta la seguente lettera s):

s) individua, mediante la redazione del “Piano delle acque”, le criticità idrauliche a livello locale. Il Piano delle acque contiene il rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore”;

n) all’articolo 18, comma 6, dopo le parole “del comune” sono aggiunte le seguenti parole: “fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 11 bis”.

o) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

1. Il comune, nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT), individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

2. Il comune, con il piano degli interventi (PI), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale di cui al comma 1, e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 6, determinano un credito edilizio.

4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lett. e) e sono liberamente commerciabili. Ai crediti edilizi di cui alla presente legge si applica la disciplina dettata dall’art. 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie localizzate, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lett. k).

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

6. Gli interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione diffusa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o), nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Devono essere in ogni caso tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del turismo rurale.

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito con il seguente: "2. L'Osservatorio, di concerto con le competenti strutture regionali e in collaborazione con gli enti locali, raccoglie, gestisce ed elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione, verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali, collabora con le strutture regionali e locali competenti per l'elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali. L’osservatorio redige una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi di più rilevante trasformazione territoriale in atto, sull’entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sui contesti strategici da rendere prioritariamente oggetto di interventi sulle aree degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile. L'Osservatorio fornisce inoltre alla Giunta i dati necessari per l'attuazione delle misure e delle disposizioni regionali finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i processi di rigenerazione urbana e territoriale.";

b) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati. A tal fine la Giunta definisce, con apposito provvedimento, le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento degli indicatori.

3 ter. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3 bis, la Regione e gli enti locali concludono specifici protocolli d'intesa nei quali sono definite le modalità di interscambio dei dati e le forme di integrazione delle reti e dei sistemi informativi.";

c) all'articolo 11 bis 1, il comma 1 è così sostituito: “1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal Comune, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lett. f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica di coerenza con il sistema informativo regionale. La trasmissione è effettuata altresì ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”.

Al medesimo articolo, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. La trasmissione di cui al comma 1 è condizione per l’efficacia delle previsioni contenute nel piano degli interventi. Il Comune dà atto dell’avvenuta trasmissione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in sede di pubblicazione del piano approvato, ai sensi dell’articolo 18, comma 6.”

d) la lettera f), comma 1, dell'articolo 13, è così sostituita:

f) determina con cadenza quinquennale la quantità massima decrescente, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarla entro il 2050, di superficie agricola naturale e seminaturale che può essere interessata da processi di urbanizzazione e di impermeabilizzazione costituenti consumo netto di suolo ai sensi della legge regionale per il contenimento del consumo di suolo, e la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”;

e) la lettera k), comma 1, dell'articolo 13, è così sostituita:

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di superficie naturale, seminaturale e agricola, nei limiti, criteri e modalità di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 2 della presente legge.";

f) al comma 6 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) l'osservanza del limite quantitativo di cui all'art. 13, comma 1, lettera f)";

g) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito con il seguente:

"4. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 6 5, lettera a)."

h) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo;

b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare eventuali proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6. In sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse." AGGIUNGERE: TALE PROCEDURA SI ESTENDE AGLI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PI ATTRAVERSO UNA LORO OGGETTIVA E TRASPARENTE VALUTAZIONE 8) bis

i) all'articolo 18 ter è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. 4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo a fini urbanistico-edilizi, nel valutare le proposte di cui al comma 2 il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati."

j) all'articolo 36, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Gli interventi di riordino della zona agricola di cui al comma 1 sono finalizzati alla riqualificazione dell'edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all'uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da strutture agricolo-produttive e da insediamenti produttivi in zona impropria dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera fi, gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente all'interno delle aree di urbanizzazione diffusa, nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio, rapportato all’effettivo valore economico degli immobili da demolire e delle aree di “atterraggio” dei crediti.

AGGIUNGERE: EDIFICI E MANUFATTI CHE HANNO MANTENUTO I CARATTERI TIPOLOGICI DELL’EDILIZIA RURALE, COMPRESI QUELLI CHE HANNO PERDUTO L’ANTICA FUNZIONE, ANCHE SE UBICATI IN AREE DIVERSE DA QUELLA AGRICOLA, SONO SALVAGUARDATI E LA LORO DEMOLIZIONE O IL LORO CROLLO ACCIDENTALE COMPORTA LA RICOSTRUZIONE DEL VOLUME PERDUTO SOLO NELLE CONDIZIONI ORIGINARIE PER SEDIME, TIPOLOGIA E USO DEI MATERIALI. I COMUNI PROVVEDONO AD INDIVIDUARE GLI EDIFICI DI PREGIO STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE E COMPLESSI E SINGOLI EDIFICI E MANUFATTI, NON SOLO DI ANTICO IMPIANTO, CHE ABBIANO I CARATTERI TIPOLOGICI DELL'EDILIZIA RURALE, ANCHE SE NON DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO, MA RAPPRESENTATIVI DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELLA CIVILTA' AGRICOLA. L'INDIVIDUAZIONE DI TALI EDIFICI COMPORTA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DA INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA.

LA PRIORITA' DEI FINANZIAMENTI E’ DESTINATA AL LORO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E DOTAZIONE DEI REQUISITI DI IGIENE E BENESSERE 8) tris

k) la lettera g), comma 2, dell'articolo 46, è sostituita con la seguente:

"h) g) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti, al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.

k l) all’articolo 45-ter, comma 6, è aggiunta la seguente lettera l):

l) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole con le seguenti finalità:

a) l’arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;

b) la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;

c) la progressiva riconversione dell’agricoltura verso la multiproduttività, con la diffusione dei principi dell’architettura biologica;

d) il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all’agricoltura;

e) la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell’abitare;

f) la partecipazione dei produttori e degli abitanti all’elaborazione del piano paesaggistico-ambientale ed alla sua gestione.”

l m) all’articolo 13, comma 1, è aggiunta la seguente lettera s):

s) individua, mediante la redazione del “Piano delle acque”, le criticità idrauliche a livello locale. Il Piano delle acque contiene il rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore”;

m) all’articolo 13, comma 1, è aggiunta la seguente lettera s):

s) individua, mediante la redazione del “Piano delle acque”, le criticità idrauliche a livello locale. Il Piano delle acque contiene il rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d’acqua e dai canali, l’individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l’individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l’invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore”;

n) all’articolo 18, comma 6, dopo le parole “del comune” sono aggiunte le seguenti parole: “fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 11 bis”.

o) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

1. Il comune, nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT), individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

2. Il comune, con il piano degli interventi (PI), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale di cui al comma 1, e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 6, determinano un credito edilizio. SOPPRESSO 8) quater

4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lett. e) e sono liberamente commerciabili. Ai crediti edilizi di cui alla presente legge si applica la disciplina dettata dall’art. 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie localizzate, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lett. k).

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

6. Gli interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei limiti al consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione diffusa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o), nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Devono essere in ogni caso tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del turismo rurale.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:


  1. al comma 2 dell'articolo 26 le parole "e ai piani territoriali d'area" sono abrogate;

  2. al comma 3 del medesimo articolo 26, il periodo "La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione" è sostituito da seguenti: "La conferenza delibera all'unanimità dei soggetti a partecipazione obbligatoria.";

  3. il comma 5 del medesimo articolo 26 è abrogato;

  4. alla fine del comma 6 del medesimo articolo 26 sono aggiunte le parole ''che valuta la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del regolamento regionale di cui all'art. 4.".

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 26 le parole "e ai piani territoriali d'area" sono abrogate;

b) al comma 3 del medesimo articolo 26, il periodo "La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione" è sostituito dai seguenti: "La conferenza delibera all'unanimità dei soggetti a partecipazione obbligatoria.";

c) il comma 5 del medesimo articolo 26 è abrogato;

d) alla fine del comma 6 del medesimo articolo 26 sono aggiunte le parole ''che valuta la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del regolamento regionale di cui all'art. 4.".

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 e alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. L’art. 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” è così sostituito:

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, quella prevista dall’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, nonché quella per l’individuazione degli ambiti degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana ai sensi delle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, come modificata dalla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nell’articolo 2, comma 2, le parole: “, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio” sono soppresse e sostituite con “contiguo.”;

    2. all’articolo 3 quater è aggiunto il seguente comma: “5. L’articolo 3, comma 4, va interpretato nel senso che si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo”.

    3. nell’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo la parola “modificazioni”, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione degli edifici oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45, per i quali deve comunque essere garantito il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta”.


Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 e alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

1. L’art. 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” è così sostituito:

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, quella prevista dall’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, nonché quella per l’individuazione degli ambiti degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana ai sensi delle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, come modificata dalla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 2, comma 2, le parole: “, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio” sono soppresse e sostituite con “contiguo.”;

b) a) all’articolo 3 quater è aggiunto il seguente comma: “5. L’articolo 3, comma 4, va interpretato nel senso che si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo”;

c) b) nell’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo la parola “modificazioni”, sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione degli edifici oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45, per i quali deve comunque essere garantito il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta”.


Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 non è consentita l'introduzione nei piani territoriali e urbanistici generali e loro varianti di nuove previsioni di aree di espansione urbana che comportino consumo netto di suolo.


























2. Qualora il provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 non sia emanato entro il termine fissato, dalla scadenza del termine e fino alla sua emanazione l’indice di edificazione delle aree di espansione attualmente previste dagli strumenti urbanistici generali e loro varianti, per le quali a quella data non sia ancora iniziato un procedimento di pianificazione attuativa o se iniziato si concluda negativamente, è ridotto automaticamente del 10 % annuo. La riduzione può essere compensata in tutto o in parte mediante utilizzo di crediti edilizi.






3. Dopo l’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 i Comuni devono adeguare ad esso i loro strumenti di pianificazione urbanistica entro i successivi dodici mesi e contestualmente alla pubblicazione degli atti di approvazione devono trasmetterne copia integrale alla Regione.

4. Qualora i Comuni non provvedano entro il termine fissato dal comma 3, dalla scadenza e fino all’adeguamento della pianificazione:

    1. per i Comuni ancora privi di PAT è immediatamente applicabile l’articolo 18, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente alle previsioni di zone di espansione, con decorrenza del termine quinquennale di decadenza dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico vigente che le prevede;

    2. per i Comuni dotati di PAT, tutti gli indici edificatori delle aree di espansione per le quali non sia ancora iniziato un procedimento di pianificazione attuativa, o esso si concluda negativamente, sono ridotti automaticamente del 10 % annuo. La riduzione può essere compensata in tutto o in parte mediante utilizzo di crediti edilizi.




















4. Gli incentivi riconosciuti in base alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni; resta ferma tuttavia la possibilità di avvalersi, alternativamente, della speciale disciplina prevista da quest’ultima legge e utilizzare gli incentivi concessi in modo organico per realizzare interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile in attuazione della presente legge.




5. Sono fatti salvi gli interventi ammessi in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e successivi provvedimenti attuativi, nonché gli interventi disciplinati dal Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 non è consentita l'introduzione nei piani territoriali e urbanistici generali e loro varianti di nuove previsioni di aree di espansione urbana che comportino consumo netto di suolo. di cui all’articolo 2, comma 1:

a) non è consentito consumo netto di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e nel programma di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e s.m.i.;

b) non è consentita l'introduzione, nei piani territoriali e urbanistici e nelle loro varianti, di nuove previsioni che comportino consumo netto di suolo.

2. Sono in ogni caso fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:

a) ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo ai sensi della presente legge;

b) ai piani attuativi comunque denominati aventi ad oggetto interventi e programmi di trasformazione la cui realizzazione comporta consumo di suolo ai sensi della presente legge.

3. Per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono rispettivamente:

a) nel caso dei titoli edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati, ovvero con la presentazione al medesimo sportello della denuncia di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché della comunicazione di inizio lavori, anch’esse corredate dagli elaborati previsti dalla corrispondente disciplina;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune degli elaborati nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

4. Con riferimento ai piani attuativi comunque denominati il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 2 lettera b) e al comma 3 lettera. b) che precedono, nonché a quelli approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sarà possibile il rilascio dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati riferiti agli interventi compresi in detti piani.

2. Qualora il provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 non sia emanato entro il termine fissato, dalla scadenza del termine e fino alla sua emanazione l’indice di edificazione delle aree di espansione attualmente previste dagli strumenti urbanistici generali e loro varianti, per le quali a quella data non sia ancora iniziato un procedimento di pianificazione attuativa o se iniziato si concluda negativamente, è ridotto automaticamente del 10 % annuo. La riduzione può essere compensata in tutto o in parte mediante utilizzo di crediti edilizi.

5. Qualora il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, non venga emanato nel termine ivi indicato, possono essere attuati, oltre agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, anche ulteriori interventi previsti dai PRG/PI vigenti, per non più del 50 per cento della capacità edificatoria AGGIUNGERE:ANNUA 9) complessivamente assegnata da detti piani all’insieme degli ambiti inedificati soggetti a pianificazione attuativa non ancora convenzionata.

3. 6. Dopo l’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3 2, comma 1, i Comuni devono adeguare ad esso i loro strumenti di pianificazione urbanistica entro i successivi dodici mesi e contestualmente alla pubblicazione degli atti di approvazione devono trasmetterne copia integrale alla Regione.

4. Qualora i Comuni non provvedano entro il termine fissato dal comma 3, dalla scadenza e fino all’adeguamento della pianificazione:

    1. per i Comuni ancora privi di PAT è immediatamente applicabile l’articolo 18, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente alle previsioni di zone di espansione, con decorrenza del termine quinquennale di decadenza dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico vigente che le prevede;

    2. per i Comuni dotati di PAT, tutti gli indici edificatori delle aree di espansione per le quali non sia ancora iniziato un procedimento di pianificazione attuativa, o esso si concluda negativamente, sono ridotti automaticamente del 10 % annuo. La riduzione può essere compensata in tutto o in parte mediante utilizzo di crediti edilizi.

7. I Comuni non dotati di PAT possono procedere all'adeguamento del piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

8. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, i limiti definiti dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, prevalgono, qualora più stringenti, su quelli previsti dagli strumenti medesimi.

9. Per i Comuni ancora privi di PAT è immediatamente applicabile l’articolo 18, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, relativamente alle previsioni di zone di espansione, con decorrenza del termine quinquennale di decadenza dall’entrata in vigore della presente legge.

10. Qualora i Comuni non provvedano entro il termine fissato dal comma 6, e ferma restando la prevalenza dei limiti definiti dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge, dalla scadenza di tale termine e fino all’adeguamento della pianificazione comunale tutti gli indici edificatori delle aree di espansione per le quali non si sia ancora iniziato un procedimento di pianificazione attuativa o esso si concluda negativamente, sono ridotti automaticamente del 10% annuo. 10) La riduzione può essere compensata in tutto in parte mediante utilizzo di crediti edilizi.

11. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre 24 mesi dalla sua entrata in vigore, l’individuazione degli ambiti oggetto degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, anche al fine dell’accesso al fondo di rotazione regionale di cui all’articolo 6 bis, può avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5 bis, comma 1, mediante provvedimento ricognitivo di competenza del consiglio comunale.

4. Gli incentivi riconosciuti in base alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni; resta ferma tuttavia la possibilità di avvalersi, alternativamente, della speciale disciplina prevista da quest’ultima legge e utilizzare gli incentivi concessi in modo organico per realizzare interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile in attuazione della presente legge.

12. È esclusa dall'ambito applicativo della presente legge la disciplina di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, i cui interventi e premialità sono da considerarsi alternativi a quelli previsti alla presente legge.

5. 13. Sono altresì fatti salvi gli interventi ammessi in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e i successivi provvedimenti attuativi, nonché gli interventi disciplinati dal Capo I della dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, Capo I “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”.

Art. 13. - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



NOTE

1) nel 4° comma dell’art. 1 si concentra il vulnus della Legge:“ la pianificazione territoriale e urbanistica deve privilegiare gli interventi di trasformazione urbanistico- edilizia all’interno del tessuto urbano consolidato..”.E’ esplicito l’intento di trasferire il processo edificatorio dai terreni marginali e agricoli a quelli urbani. Operazione che porta con se, non solo aumento considerevole di cemento dentro la città (visti i "premi" che elargisce), ma quel che è peggio consuma il suolo urbano, perché l’illusoria dizione: “che non comportano consumo netto di suolo” consente in realtà l’occupazione di tutti gli spazi liberi nei centri edificati (ad eccezione del verde pubblico e dei corridoi ecologici) senza rispettare neppure le aree libere destinate a servizi pubblici e agli standard urbanistici di cui al DM 1444. Infatti l’art.2 lettere a e b non ritiene che occupare i vuoti urbani sia da considerarsi “consumo di suolo” Ma è un grave errore, non solo perché questi vuoti hanno una fondamentale funzione ecologica e sociale, ma perché l’impermeabilizzazione di una superficie in area urbana, dal punto di vista idrogeologico, non produce minori danni dell’impermeabilizzazione di un terreno agricolo.

Anche il termine “netto” ricorrente nel testo è discutibile in quanto alcuni studi hanno stimato in più di 50 anni il tempo necessario per riportare il terreno compattato e impermeabilizzato a livelli di alta qualità agronomica, con un costo di circa 85000 € per ettaro ! Quindi sottrarre un terreno all’agricoltura non equivale a restituirne uno sterrando una strada.

1) bis Perchè togliere la lettera b all’articolo 1? E’ una proposta positiva che può dar seguito ad una cintura verde intorno al tessuto edificato per scoraggiarne l’espansione

1)tris Art.1 lettera f, cosa significa flessibilità degli spazi pubblici? E’ un’affermazione che si presta a pericolose interpretazioni che vanno oltre l’attuale possibilità che hanno le Amministrazioni di trasformare un’area verde in area a parcheggio senza ricorrere a varianti al Piano

1)quater La lettera j dell’art.1, prevedere la semplificazione delle procedure senza sapere in che cosa consistono è pericoloso e sbagliato. I casi dove è stata applicata ha ridotto i controlli di organi preposti alla valutazione paesaggistica, quelli delle Soprintendenze e la partecipazione dei cittadini. Nel caso proposto a cosa si riferiscono? I tempi certi corrispondono normalmente all’istituto del “silenzio assenso”, pratica poco condivisibile.

2) le lettere a e b dell’art.2 si capiscono meglio se si leggono in modo invertito ed è così che comunque andrebbero scritte. La riformulazione della lettera b) rende superflua la definizione di superficie “naturale, seminaturale e agricola”, che è comunque tecnicamente scorretta e incongrua nel voler impropriamente assimilare ad esse il verde pubblico e i piani urbanistici convenzionati, come se una procedura amministrativa (convenzione) cambiasse la natura dei terreni. Saranno le scelte politico/ urbanistiche successive a consigliare o meno lo stralcio di quei terreni sui quali gravano atti pianificatori convenzionati.

3) La definizione di consumo di suolo deve essere semplice e oggettiva. I dati che conosciamo sono forniti dall’ISPRA che giustamente, nel calcolo del suolo consumato, non distingue aree convenzionate da quelle che non lo sono, superfici interne o esterne al tessuto urbanizzato. Questo è un compito che appartiene alle scelte del “limite” da dare al consumo di suolo, che" individua criteri, modalità,

3) bis consumo “netto” equivale al raggiungimento dell’equilibrio quantitativo fra nuove superfici impermeabilizzate e superfici restituite allo stato naturale. Ma gli scambi non comportano solo un calcolo quantitativo, ma ubicazionale, di fertilità del suolo, di funzioni svolte. Un’area boscata non è sostituibile con un pezzo di strada deimpermeabilizzata.

3) ter In almeno una di queste fattispecie descritte alle lettere g ed f dell’art.2 ricadono tutti gli edifici esistenti. Quindi si farebbe prima a dire che si considera degradato tutto il patrimonio edilizio esistente. Inoltre la Legge non fornisce strumenti per ridurre l’impoverimento economico sociale

4) art.2 lettera h) e all’art.4 comma1 la dizione “pubblico interesse” presuppone si possa attivare la procedura espropriativa. E’ una pratica che questo tipo di operazioni private non giustifica e anche se si arriva ad accordi fra i privati, è una spada di Damocle per l’eventuale espropriando messo in una condizione di debolezza e disparità contrattuale. Non vi è nessuna considerazione o protezione o forma di “accompagnamento” (potrebbe trattarsi di una famiglia residente, di un’attività artigianale o commerciale..). I soggetti attuatori degli interventi di demolizione sono lautamente compensati dalla premialità volumetrica, trasferimento dei crediti edilizi, commerciabilità dei metri cubi, modifiche di destinazioni d’uso, esonero dal contributo di costruzione e persino aumento della superficie coperta, incredibile in una legge che propone nel titolo la riduzione del consumo di suolo! Considerata la tipologia degli edifici ricadenti nella fattispecie delle “demolizioni” e progetti di “Rigenerazione urbana” e “Riqualificazione edilizia e ambientale” realizzabili anche in forma coatta attraverso l’esproprio, questi interventi sono estensibili all’intero patrimonio edilizio esistente. Si faccia lo sforzo di individuare una costruzione che potrebbe non ricadere nelle lettere g) o f) compresa la qualità architettonica (articolo 4 lettera b) non si sa da chi in seguito verificata ne da chi finora ostacolata (come lascerebbero intendere le ripetute invocazioni alla stessa fatte proprio da chi avrebbe avuto la responsabilità di produrla), a dimostrazione della labilità e discrezionalità di un processo così ampio privo di garanzie anche per gli stessi edifici che nei tessuti consolidati, ancorchè non vincolati e con caratteristiche energetiche non soddisfacenti, hanno un grande valore testimoniale, ambientale e identitario. Andrebbero piuttosto incentivati la manutenzione costante e il recupero edilizio che però sono meno interessanti per costruttori, immobiliaristi e architetti. Se l’intento non è quello di consentire la procedura espropriativa si può sostituire il termine”pubblico” con collettivo o precisare che nei casi indicati non si intende possano essere attivate procedure espropriative.

5) Nell’attesa che passino 35 anno per azzerare il consumo di suolo, sarebbe opportuno dare un segnale che dimostri la volontà concreta di farlo adottando questo o analogo criterio. La necessità di invertire, o almeno mitigare, la tendenza all'espansione urbana è stata rico­nosciuta, per la prima volta, dal governo tedesco nel 1985 nell'ambito della formulazione dei principi di tutela del suolo. Solo tredici anni dopo l'allora ministro per l'ambiente Ange­la Merkel si era però posto l'obiettivo di disgiungere in modo duraturo lo sviluppo economico dall'occupazione di suolo. Fu allora fissata la soglia di 30 ettari al giorno (pari a un quarto della tendenza allora in atto), alla quale limitare l'aumento di aree per insediamen­ti e mobilità entro il 2020.

5) bis Perchè mai al comma 3 dell’art 4 il testo modificato cancella i giusti parametri contenuti nel comma soppresso? Quali il patrimonio inutilizzato e la quantità di superficie già consumata? Non è proprio da questo che si dovrebbe partire per una valutazione oggettiva nel ridurre il consumo di suolo?

5) tris l’articolo quattro sulla riqualificazione edilizia ambientale contiene tutti i presupposti per negarla favorendo le attuali pratiche di consumo di suolo urbano, ma per di più favorendole con incentivi quali i premi volumetrici, crediti edilizi, esonero dai costi di costruzione e persino aumento della superficie coperta. E’ l’articolo che scopre senza equivoci, insieme a quello della riqualificazione urbana che aggiunge la flessibilità dei parametri urbanistico edilizi e delle destinazioni d’uso, l’intento esplicito di una totale deregulation con il risultato di aggravare le condizioni già critiche del territorio per premiare, agevolare, promuovere interventi edilizi senza regole e senza freni, distruttivi dei centri urbani finanziando con denaro pubblico la loro dequalificazione (comma 4 articolo 6).

6) All’articolo 6 l’accordo di programma regionale, per l’attuazione dei programmi di rigenerazione urbana in ambiti urbani complessi non facoltativo ma obbligatorio, sottrae al Comune la potestà attribuitale dalla Legge, di pianificare autonomamente il proprio territorio. Viene tolta l’autonomia comunale proprio negli ambiti strategici sui quali si indirizza la visione programmatica del futuro del territorio. Inoltre anche qui il possibile esonero da tutti gli oneri senza regole, produce un forte arbitrio, scarsa trasparenza e un danno ai cittadini, privati di risorse destinate ai servizi a fronte di ingenti guadagni degli operatori privati. E questo persino in variante al PAT predisposto dal Comune, fatto ancor più grave se si considera l’assenza di una procedura democratica trasparente (vedi art. 32 LR35)

7) art. 8 secondo comma Si tratta di contributi pubblici che non possono essere indirizzati secondo principi generici, ma devono porsi precise finalità e limiti vincolanti. Altrimenti si prestano ad un’utilizzazione clientelare con prevedibili conseguenze

8) con questa deroga all’articolo 9 si inficia l’impianto della Legge e i suoi deboli tentativi di mitigare il consumo di suolo che proprio i programmi di interesse regionale dovrebbero per primi essere esempio di una buona prassi amministrativa e pianificatoria. Così pure l’art.3 comma 2 al punto f che consente deroghe al consumo di suolo a tutti gli interventi pubblici sovracomunali

8) bis art 10 lettera b Si tratta di una buona proposta che, con grande vantaggio per il territorio, la trasparenza delle scelte, in un’efficace gara alla migliore qualità degli interventi, ai benefici che ne possono trarre la pubblica Amministrazione e il territorio, potrebbe essere estesa a tutti i Piani e progetti ai fini del loro inserimento nel Piano degli Interventi

8)tris si sono troppo spesso fino ad oggi trascurati i valori dell'architettura rurale, annessi rustici, stalle, fienili, barchesse e case bracciantili, anche modeste, che rappresentano un grande valore documentale della civiltà contadina che si sta perdendo e questa Legge con un’integrazione alla lettera j dell’art 10 può preservare. E’ successo nel passato con gli antichi”casoni” di cui non si è allora capita l’importanza. Sta succedendo oggi per architetture anche di inestimabile valore. La ricostruzione “dov’era com’era” è proposta per evitare colpevoli abbandoni che sottendono la possibilità di una nuova costruzione con ugual volume. E’ evidente che senza un contributo economico è difficile mantenere queste preziose testimonianze che sono parte intrinseca del paesaggio rurale.

8) quater al terzo comma dell’art 10 gli interventi che dovrebbero far parte della normale prassi del costruire (realizzazione degli interventi di qualità architettonica, paesaggistica..e altro) sono inverosimilmente compensati con crediti edilizi commerciabilizzabili che produrranno ulteriore consumo di suolo e verranno elargiti non si sa con quali criteri e in quale quantità

9) il comma 5 dell’art 13 è in insensato perché il 50% delle previsioni urbanistiche residue dei PRG è una quantità enorme, poiché i Piani hanno una previsione decennale. Potrebbe superare di gran lunga il volume di interventi che verrebbe realizzato senza questo presunto limite. Il 50% della previsione della media annuale significherebbe invece una riduzione effettiva del 50% nel periodo successivo al termine previsto per l’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1. Per fare un esempio: a Padova si costruiscono circa 150.000 mc residenziali all’anno. La capacità residua del PRG /PI è di 2 milioni seicento settemila mc (2.607.893 mc). Se si applicasse il “limite” consentito, sarebbe possibile realizzare nel periodo successivo al termine dato fino all’emanazione del provvedimento della Giunta, oltre un milione di metri cubi (e precisamente (1.303.946). Ovvero quello che si realizzerebbe in 9 anni! E questo sarebbe un limite?! E’ un comma che come altri incentiva e non riduce il consumo di suolo. La norma transitoria costituirebbe un leggero limite al consumo attuale solo se la Giunta ritardasse di 10 anni il suo impegno a emanare il provvedimento di definizione del “limite”

10) Le aree di espansione rappresentano un consumo di suolo del 100% , quindi i Comuni inadempienti nel recepimento delle direttive regionali, vedono contrarre le capacità edificatorie dei Piani di una percentuale risibile (10%) in contrasto con il titolo stesso della Legge(comma 10 art.13). Inoltre lo stesso articolo 13 precisa che i procedimenti in corso, se presentati entro la data di approvazione della Legge, vengono fatti salvi anche se producono consumo di suolo




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giovedì 21 luglio 2016

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