PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO "LUPI"

(del 12/11/2003)

L’articolo 1 è così sostituito:

( oggetto e finalità)

  1. La presente legge detta i principi fondamentali relativi al governo del territorio ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
  2. Il governo del territorio comprende la pianificazione urbanistica, l’attività edilizia, la difesa del suolo e attiene al sistema delle conoscenze, alla programmazione, gestione, vigilanza e controllo.

3. Il governo del territorio viene esercitato ponendo come obbiettivo di ogni atto di conservazione e trasformazione, il benessere dei cittadini, il miglioramento delle condizioni di qualità, sicurezza e fruibilità collettiva del territorio, dando priorità alla conservazione della natura, alla gestione degli ecosistemi e delle risorse primarie guidata dal principio della sostenibilità, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, alla qualità degli spazi urbani, dell’architettura, delle infrastrutture. A tal fine gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione fanno parte irrinunciabile di ogni atto di governo suscettibile di incidere sulle condizioni dell’ambiente urbano, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale.

4. Tutte le scelte relative alla conservazione e alla trasformazione del territorio, debbono pertanto essere informate dai seguenti principi:

5. La Legge impegna a:

 

 

Articolo 2

Il 1° comma al primo rigo sopprimere la parola "amministrative" e dopo le parole "competenza statale" aggiungere: "il coordinamento delle funzioni relative a porti e aeroporti anche di diverso livello, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, nonché di trasporto, produzione e distribuzione di energia"

Aggiungere il seguente 3° comma

"Le competenze degli enti parco, delle autorità di bacino, delle sovrintendenze competenti per i beni storico-artistici e ambientali nonché dei soggetti titolari di interessi pubblici incidenti nel governo del territorio sono definite dalla legislazione statale e regionale ed esercitate in raccordo con gli atti di pianificazione di cui alla presente legge, con l’obiettivo di coordinare, attraverso sedi di codecisione e intese procedimentali, le tutele settoriali con gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale."

 

L’articolo 4 è così modificato:

al 1° e 2° comma, sostituire le parole "soggetti interessati" con le seguenti: "soggetti portatori di interessi diffusi"

il 3° comma è soppresso

All’articolo 5 il titolo e i commi 1, 2, 3, 4, sono così sostituiti:

( soggetti, strumenti e procedure della pianificazione)

  1. La pianificazione è atto che si esercita sulla totalità del territorio. Tutti i soggetti istituzionali la esercitano con pari dignità, nel rispetto delle rispettive competenze, della correttezza ed efficienza dei rapporti istituzionali fra enti, nel principio della differenziazione e della sussidiarietà. I soggetti titolari della pianificazione sono gli organi istituzionali eletti di primo grado che la esercitano perseguendo l’obbiettivo della unitarietà del territorio attraverso gli strumenti della concertazione, cooperazione e copianificazione per rendere coerenti le scelte fondamentali riferite ai rispettivi territori di competenza, anche mediante intese e accordi procedimentali.

2. La redazione di strumenti urbanistici di settore è attribuita agli organi competenti che li adottano. La legge, al cui livello di competenza afferiscono, stabilisce le modalità di concertazione e copianificazione da praticare nella fase di redazione e le procedure di approvazione.

  1. I Piani redatti dagli organi istituzionali eletti di primo grado sono soggetti a verifica di conformità al Piano redatto dall’Ente sovraordinato. Le leggi regionali fissano tempi e procedure amministrative riguardanti l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione, nonché le condizioni e i requisiti utili a rendere coerenti l’uso delle risorse economico-finanziarie con quelle territoriali ed urbanistiche.
  2. Gli strumenti della pianificazione generale debbono contenere le prescrizioni indicate in quelli di ordine superiore.

Al 5° comma, primo rigo, dopo la parola "strutturale" aggiungere "operativo" e dopo la parola "regolamentare" aggiungere "i cui contenuti saranno definiti con legge regionale". Sostituire la parola "atto" con "Piano" e dopo la parola "proprietà" aggiungere quanto segue:

"La loro adozione fa scattare le misure di salvaguardia che saranno indicate nell’atto stesso, necessarie a non pregiudicare la realizzabilità del Piano e in particolare a tutelare i sistemi ambientali. I contenuti riguardano scelte in grado di delineare gli scenari del territorio anche per il medio e lungo periodo, attraverso le infrastrutture a punto e a rete, i sistemi ecologico ambientali, gli indirizzi per la riconversione e riqualificazione delle aree insediate, per la individuazione di aree di nuovo impianto in relazione ad un sistema di mobilità sostenibile, nonché indirizzi, generali e specifici, per la disciplina delle aree agricole, e i criteri per la redazione degli strumenti operativi."

Il 6° comma è così sostituito: Il piano con contenuto strategico e strutturale ha validità a tempo indeterminato. Può essere redatto dal Comune o dalla Provincia indicata dagli stessi Comuni come soggetto incaricato di redigerlo attraverso la copianificazione con Comuni ed Enti territoriali interessati.

In assenza di piano con contenuto strategico e strutturale, non è consentita l’adozione di strumenti parziali di pianificazione, programmazione, attuazione delle trasformazioni del territorio.

Il piano con contenuto operativo e regolamentare è redatto dal Comune e ha validità decennale. Dopo questo termine decadono tutte le previsioni di trasformazione sia degli usi pubblici che privati, non attuate.

Rimangono in essere i vincoli ricognitivi i quali non sono soggetti ad indennizzo.

Dopo l’ultimo comma sono aggiunti il 1°, 6°, 7° comma dell’art. 7 del testo unificato "Lupi"

 

Articolo 6

Al 1° comma, sostituire: " anche attraverso..fino a immobili" con "attraverso la dotazione di aree e di edifici o parte di essi".

Alla fine del 1° comma aggiungere: "Le leggi statali e regionali fissano le dotazioni, che in termini di immobili e prestazioni, debbono essere assicurati dal servizio pubblico."*

Alla fine del 2° comma sopprimere dopo la parola " fruibilità", tutto ciò che segue.

Sostituire il 3° comma con il seguente: "Le Regioni stabiliscono le quote minime da riservare nei piani urbanistici all’edilizia residenziale pubblica e a quella convenzionata, anche attraverso il suo inserimento nei comparti come parte integrante del sistema perequativo."

L’articolo 7 è soppresso

 

All’articolo 8 sopprimere i commi 5°, 6°, 7° e aggiungere i seguenti:

5. Il comparto urbanistico può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel suo perimetro, dal comune, da società miste o da altri soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto stabilito dal piano operativo.

  1. Nel caso di attuazione del comparto urbanistico da parte di soggetti privati, devono essere indicate tutte le aree e le opere cedute al Comune a titolo gratuito, nella quantità prevista dal piano operativo e sulla base delle indicazioni localizzative indicate dal comune. Vanno inoltre indicati i tempi di cessione degli immobili e quali fra questi, comprendenti infrastrutture, attrezzature, servizi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico, vanno realizzate e cedute preventivamente.
  2. I titolari, singoli o associati, di una quantità superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive attribuite a un comparto urbanistico, possono procedere all’attuazione forzosa del comparto qualora si verifichi il rifiuto o l’inerzia dei rimanenti proprietari. A tale scopo i medesimi soggetti acquisiscono le quote edificatorie attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all’iniziativa, e i relativi immobili, mediante la corresponsione del controvalore di cui al comma 6 o, nel caso di rifiuto, mediante deposito della somma prevista presso la tesoreria comunale.

8. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto urbanistico da parte dei proprietari di immobili detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al 50 per cento delle quote edificatorie complessive attribuite al comparto, il comune fissa un termine per l’attuazione del comparto medesimo, decorso inutilmente il quale lo stesso comune può decidere di attuare direttamente, anche per mezzo di una società mista, il comparto urbanistico, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 6.

9. Qualora il comune decida di non attuare direttamente il comparto urbanistico ai sensi di quanto previsto dal comma 4, gli operatori economici possono avanzare specifiche proposte organizzative e finanziarie per l’attuazione del medesimo, impegnandosi all’acquisizione, con le modalità di cui ai commi 3 e 6, delle quote edificatorie e dei relativi immobili dei proprietari che rifiutano di partecipare all’iniziativa. Le proposte sono indirizzate al comune, il quale decide sulla scelta dei soggetti incaricati dell’intervento nel comparto per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

  1. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili di cui ai commi 7, 8, 9, avvengono mediante procedura di espropriazione, al valore determinato dal comune ai sensi della normativa vigente.
  2. Il comparto può essere formato anche da aree non contigue purchè comprendenti ambiti riconoscibili e definiti dagli strumenti urbanistici.

Il comma 8° prende il n° 12

 

Articolo 9

Aggiungere al 2° comma quanto segue: "Le Regioni possono ridurre le categorie d’intervento soggette a sola denuncia d’inizio attività negli edifici e manufatti di valore storico, artistico, ambientale, in quelli ubicati nei centri storici e nelle aree di valore paesaggistico ambientale."

il 3° comma è sostituito con il seguente:

Per le opere eseguite in totale o parziale difformità alle norme e ai regolamenti edilizi vale quanto stabilito al 1° 2° 3° comma dell’art. 49-ter della legge 326/2003.

Le opere abusive non demolite entro un anno dalla ingiunzione alla demolizione, entrano a far parte automaticamente e gratuitamente del patrimonio indisponibile del comune, compresa l’area di pertinenza definita dall’organo preposto.

 

 

 

Al fine di assicurare una più efficace azione di contrasto all’abuso edilizio, è fatto/ divieto alle aziende erogatrici di servizi di stipulare contratti e di fornire gli allacciamenti ai pubblici servizi in assenza di presentazione di documento attestante l’agibilità e/o l’abitabilità dell’immobile.**

E’ aggiunto il seguente 6° comma:

Nel rispetto dei principi Costituzionali, l’attività di trasformazione del territorio non conforme alle Leggi nazionali, non può essere condonata.

 

In alternativa al 3° comma dell’art. 5 possono essere inseriti i seguenti commi ripresi dal testo Mantini:

2. Gli atti di pianificazione sono approvati da parte dell’ente competente previa certificazione e verifica di compatibilità con il sistema dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica, relativi a tutti gli interessi tutelati, nonché verifica di congruenza con la pianificazione vigente e interagente con particolare riferimento alle opere pubbliche e alle infrastrutture per la viabilità.

3. Le verifiche di compatibilità e di coerenza, ove comportino conflitto di previsioni, sono svolte attraverso una apposita conferenza di pianificazione, con la partecipazione degli enti pubblici competenti e dei soggetti concessionari dei servizi pubblici interessati. Fatta salva l’autonomia delle funzioni amministrative di controllo, le decisioni relative al mutamento degli assetti vigenti sono assunte, in difetto di unanimità, a maggioranza dei soggetti partecipanti.

4. In sede di conferenza di pianificazione possono essere previste forme di compensazione economico-finanziarie a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo.

*Il 1° comma dell’art. 6 risulta pertanto così riformulato: Nei piani urbanistici deve essere garantita la dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale attraverso la dotazione di aree e di edifici o parte di essi. L’entità dell’offerta di servizi è misurata anche in base a criteri prestazionali, con l’obiettivo di garantire comunque un livello minimo anche con il concorso dei soggetti privati. Le leggi statali e regionali fissano le dotazioni, che in termini di immobili e prestazioni, debbono essere assicurati dal servizio pubblico.

** va precisato che tale prassi riguarda le richieste formulate a seguito di avvenuti interventi edilizi

 

 

Rete di architetti-urbanisti "Città Amica"

Firenze 9 gennaio 2004