Progetti di legge n. 14-40-44
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA
REV 1 6/07/2016 Testo rielaborato con evidenziate in verde le parti sostanziali della revisione |
Art. 1 –Principi, obiettivi e metodi 1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, in particolare per la salvaguardia della salute, l'equilibrio ambientale e la tutela degli ecosistemi naturali, la produzione agricola finalizzata all'alimentazione umana e animale. 2. La presente legge detta norme per il contenimento del consumo del suolo assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell’uso del suolo, la riduzione progressiva e controllata del consumo di suolo, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata. 3.La Regione in attuazione dei principi: a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze interferenti; b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l’uso del suolo ai fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata; c) disciplina l’acquisizione, l’elaborazione, la condivisione e l’aggiornamento costante di tutti i dati utili per il buon governo del territorio regionale, anche promuovendo la più ampia collaborazione con e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); d) propone iniziative volte a promuovere concorsi di idee, reperire risorse finanziarie e favorire accordi tra soggetti pubblici e privati al fine di assumere nella pianificazione proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di rilevante interesse pubblico e di supportare l’iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzando la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 4. La pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione. 5. Sono obiettivi delle politiche territoriali ed in particolare degli strumenti di pianificazione: a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050; b) individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili anche in ambito urbano e periurbano ; d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza, e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del loro sedime e delle loro pertinenze a superficie naturale e ove possibile agli usi agricoli e forestali, disciplinando l’eventuale riutilizzo totale o parziale della volumetria o superficie dei manufatti demoliti in altre parti delle aree di urbanizzazione consolidata, mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative; e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali; f) incentivare il riuso la riqualificazione e la valorizzazione delle aree di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati e promuovendo la qualità urbana ed architettonica attraverso la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici; g) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani; h) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia e di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale; i) attivare forme di collaborazione tra parte pubblica e privati che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e delle città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale sia dei procedimenti che delle iniziative, in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione; j) semplificare i procedimenti amministrativi di formazione dei piani urbanistici e territoriali, garantendo la certezza dei termini di relativa conclusione. |
Art. 2 – Definizioni
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Art. 3 - Misure di programmazione e di controllo del contenimento del consumo del suolo.
a) la quantità massima del consumo di suolo ammesso nella Regione nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto, sulla base delle informazioni già disponibili in sede regionale, di quelle che sono fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5: delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.”, delle caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza numerica di alloggi inutilizzati; b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani complessi assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 6; c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in collaborazione con gli altri enti territoriali e locali, al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1;
e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell’attività dell’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11; f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 9 per i quali, mancando alternative alla localizzazione interna alle aree di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui alla presente legge, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e compensazione ecologica;
g)
h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti dalla presente legge.
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Art. 4 - Riqualificazione architettonica, edilizia ed ambientale
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Art. 5 - Riqualificazione urbana 1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità della presente legge e sono realizzati negli ambiti urbani degradati. 2. Il Piano degli interventi individua, perimetrandoli, gli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda che indica i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela. 3. Il Piano degli interventi, al fine di promuovere la riqualificazione urbana può, altresì, prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria nelle aree di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, fino ad un incremento del 30 per cento rispetto all’esistente e la riduzione del contributo di costruzione. 4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante: a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; b) progetti di comparto ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; c) permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 5 bis- Politiche per il riuso e l’uso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente (Cfr. art. 7 del collegato pdl. 144) 1. La Regione promuove, altresì, il riuso del patrimonio immobiliare esistente dismesso, non utilizzato o sotto utilizzato, al fine di ridurre il consumo di suoli agricoli e naturali per usi insediativi, di valorizzare l’ambiente costruito e di arginare i fenomeni di abbandono e di degrado di aree, di fabbricati e degli insediamenti . 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) agevola le azioni e gli interventi finalizzati a restituire al pieno utilizzo le aree, i fabbricati e gli insediamenti, prevenendo o rimuovendo le cause dell’abbandono e disciplinando gli usi temporaneamente ammessi in grado di innescare processi di riattivazione delle funzioni urbane ed insediative; b) promuove una progettazione edilizia ed urbanistica in grado di favorire la manutenzione, il riuso e l’utilizzo diversificato di aree e fabbricati, disincentivando le destinazioni monofunzionali e gli elementi progettuali eccessivamente vincolanti in rapporto ai possibili reimpieghi degli edifici e degli involucri edilizi. 3. Per immobili dismessi, non utilizzati o sottoutilizzati si intendono gli edifici e le aree la cui destinazione originaria sia venuta meno, in tutto o in parte; detti immobili possono essere resi idonei a nuovi usi o ad un riutilizzo, di carattere temporaneo, finalizzati: a) alla soluzione di situazioni di disagio abitativo o insediativo, compreso il reperimento di alloggi sociali o di sistemazioni di emergenza; b) a supportare le necessità insediative di aziende e di attività in crisi o in stato di difficoltà, o ad agevolare le necessità di spazi temporanei connesse alla gestione di commesse straordinarie da parte di piccole e medie aziende; c) alla soluzione di situazioni di occupazione abusiva o di altre forme di utilizzi spontanei e non legittimi di aree e fabbricati abbandonati o di spazi urbani residuali; d) alle necessità di insediamento di nuove attività economiche, sociali, ricreative e culturali da parte di start-up, micro-imprese, associazioni, volontari e altri soggetti appartenenti a categorie deboli ovvero impossibilitati ad accedere al mercato ordinario degli immobili; e) alla coltivazione di giardini ed orti urbani per l’auto-produzione e per l’autoconsumo ; f) alla necessità di spazi collettivi con funzioni ecologico-ambientali, ricreative, per eventi sociali e culturali, in grado di avviare la riattivazione di funzioni urbane e insediative; g) alla sperimentazione di forme innovative di utilizzo transitorio; h) ad altre necessità di riconosciuto interesse pubblico e di carattere non permanente. 4. Il comune può autorizzare l’uso temporaneo stabilendo: a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e delle norme igienico-sanitarie e dell’ordine pubblico; b) gli utilizzi e le modalità d’uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione; c) il termine per l’utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere superiore a dieci anni. 5. L’uso temporaneo degli immobili è ammesso sulla base di un contratto stipulato tra i soggetti interessati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo e dal codice civile. 6. L’adozione della deliberazione di cui al comma 4 non comporta variante allo strumento urbanistico generale. Alla scadenza del termine previsto per l’utilizzo temporaneo, il comune, qualora necessario, dispone il ripristino delle destinazioni e delle funzioni previste dallo strumento urbanistico entro un termine congruo, comunque non superiore ad un anno. 7. Alla deliberazione di cui al comma 4 è allegato uno schema di convenzione nel quale sono precisati: a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l’utilizzo temporaneo; b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti; c) gli eventuali canoni di locazione e le modalità di ripartizione delle spese di gestione dell’immobile, da stabilirsi in misura compatibile con le finalità di cui al comma 3 e con la natura dei soggetti proponenti; d) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3; e) le dotazioni territoriali e le infrastrutture minime necessarie e funzionali all’uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all’accesso viabilistico e ai parcheggi; f) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3. 8. Gli immobili sono adeguati, qualora necessario, alle nuove funzioni temporanee ammesse attraverso interventi che, nel caso di fabbricati, non possono eccedere la ristrutturazione edilizia. Al termine degli eventuali lavori di adeguamento è richiesta la certificazione di agibilità per l’uso temporaneo autorizzato. 9. Qualora siano stati conseguiti i benefici e raggiunte le finalità di cui al presente articolo, il comune può rendere definitivo l’uso temporaneo mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Nelle more dell’approvazione della variante è ammessa la proroga dell’uso temporaneo per un periodo non superiore ad un anno.
10.
Al fine di promuovere e realizzare progetti, orientati a
sviluppare l'interazione tra la creatività,
l'innovazione, la formazione e la produzione culturale, che
favoriscono processi di rigenerazione urbana con specifiche
azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio, ottenuto
anche attraverso la sua sottrazione ad atti di vandalismo e
deperimento, tramite il sostegno a spazi autogestiti e ai
servizi autopromossi dalle comunità locali, il comune
11. Nel caso di immobili di proprietà pubblica o di immobili privati messi a disposizione del comune, le modalità per l’adeguamento degli stessi all’uso temporaneo e per l’attribuzione delle relative spese, nonché gli eventuali canoni di locazione, sono stabiliti nello schema di convenzione di cui al comma 8 che può prevedere, altresì, le misure compensative a favore dei soggetti che si obbligano ad assumere direttamente le spese per l’adeguamento degli immobili agli usi temporanei e per l’eventuale ripristino alla scadenza. Nella scelta dei soggetti assegnatari degli immobili si applicano le procedure negoziali stabilite dalle vigente normativa.
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Art. 6 - Rigenerazione urbana sostenibile 1. Sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), il Piano di assetto del territorio individua gli ambiti urbani complessi assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile e il Piano degli interventi, con apposita scheda, individua il perimetro dell’ambito assoggettato a un programma di rigenerazione urbana sostenibile, dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d’uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione. 2. I progetti degli interventi per l’attuazione dei programmi di rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici. 3. A seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano alle amministrazioni comunali una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute nel PI. Il programma è corredato dalla seguente documentazione: a) l’indicazione delle proposte progettuali di massima, eventualmente suddivise in singole fasi di attuazione, nelle quali siano evidenziati gli ambiti di intervento unitario, le deroghe allo strumento urbanistico generale eventualmente necessarie per l’attuazione degli interventi e le modalità di impiego degli eventuali crediti edilizi riconosciuti per il trasferimento delle attività improprie; b) la relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione delle finalità specifiche del programma di rigenerazione e degli interventi preordinati al loro conseguimento, nonché l’indicazione dei tempi di attuazione, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi; c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima, illustrante i costi e i benefici attesi, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi previsti, alle fonti di finanziamento, alla sostenibilità economica dell’intero programma o delle singole fasi di attuazione; d) uno schema di accordo con l’indicazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti, delle forme di coordinamento, delle modalità di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del programma. 4. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile: a) sono promossi dai comuni, singoli o associati, ed hanno titolo preferenziale, nei limiti consentiti dalla legge e dagli strumenti di programmazione regionale, per l’attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento a regia regionale; b) sono approvati mediante accordo di programma di interesse regionale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e dell’articolo 6 comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11, fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT. L’approvazione costituisce presupposto per l’accesso al fondo di rotazione per la progettazione degli interventi, di cui all’articolo 8. 5. Nell’accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del contributo di costruzione.
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Art. 7 – Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale per la riqualificazione e per la rigenerazione
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Art. 8 - Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione 1. E’ istituito un fondo regionale per : a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati; b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile ; c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione. 2. Il fondo è alimentato anche dagli introiti indicati dall’articolo 18, comma 7 bis, della LR 11/2004. 3. Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale previsto all’articolo 3, comma 2, lettera f); vi possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma aggregata e anche soggetti privati per gli interventi di demolizione.
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Art. 9 - Accordi di programma per interventi di interesse regionale 1. Gli accordi di programma approvati ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11, possono consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo qualora conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata e la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo3 comma 2 lettera f), ne abbia riconosciuto l’interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia. 2. La deroga prevista al comma 1 va motivata in funzione dei limiti strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e deve prevedere adeguati interventi di mitigazione e di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo di suolo.
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Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.
a) non è consentito consumo di suolo; b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;
a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo ai sensi della presente legge; b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.
a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire, ovvero con la presentazione al medesimo sportello della denuncia di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché della comunicazione di inizio lavori, corredati dai principali elaborati previsti dalla vigente normativa; b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune corredata dai principali elaborati, nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
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Art. 11 - Clausola valutativa.
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