Progetti di legge n. 14-40-44



DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA



REV 1

6/07/2016

Testo rielaborato con evidenziate in verde le parti sostanziali della revisione


Art. 1 –Principi, obiettivi e metodi

1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, in particolare per la salvaguardia della salute, l'equilibrio ambientale e la tutela degli ecosistemi naturali, la produzione agricola finalizzata all'alimentazione umana e animale.

2. La presente legge detta norme per il contenimento del consumo del suolo assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell’uso del suolo, la riduzione progressiva e controllata del consumo di suolo, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata.

3.La Regione in attuazione dei principi:

a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze interferenti;

b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l’uso del suolo ai fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione delle aree di urbanizzazione consolidata;

c) disciplina l’acquisizione, l’elaborazione, la condivisione e l’aggiornamento costante di tutti i dati utili per il buon governo del territorio regionale, anche promuovendo la più ampia collaborazione con e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

d) propone iniziative volte a promuovere concorsi di idee, reperire risorse finanziarie e favorire accordi tra soggetti pubblici e privati al fine di assumere nella pianificazione proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di rilevante interesse pubblico e di supportare l’iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzando la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

4. La pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione.

5. Sono obiettivi delle politiche territoriali ed in particolare degli strumenti di pianificazione:

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;

b) individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;

c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili anche in ambito urbano e periurbano ;

d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza, e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del loro sedime e delle loro pertinenze a superficie naturale e ove possibile agli usi agricoli e forestali, disciplinando l’eventuale riutilizzo totale o parziale della volumetria o superficie dei manufatti demoliti in altre parti delle aree di urbanizzazione consolidata, mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;

f) incentivare il riuso la riqualificazione e la valorizzazione delle aree di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati e promuovendo la qualità urbana ed architettonica attraverso la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;

g) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani;

h) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia e di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale;

i) attivare forme di collaborazione tra parte pubblica e privati che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e delle città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale sia dei procedimenti che delle iniziative, in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione;

j) semplificare i procedimenti amministrativi di formazione dei piani urbanistici e territoriali, garantendo la certezza dei termini di relativa conclusione.

Art. 2 – Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si intende per :

  1. superficie naturale e seminaturale”, le superfici non impermeabilizzate, ancorché situate all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata, e utilizzate a verde pubblico o ad uso pubblico, nonché le aree costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con quelle esterne della medesima natura;

  2. consumo di suolo”: l’incremento annuale netto della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di nuova urbanizzazione, di impermeabilizzazione nonché da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e la potenzialità produttiva; il calcolo del consumo di suolo netto si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle già urbanizzate e impermeabilizzate che sono ripristinate a superficie naturale e seminaturale; c) “consumo netto di suolo”: l’incremento di cui alla lettera b), al netto delle superfici già urbanizzate e impermeabilizzate che sono ripristinate a superficie naturale e seminaturale;

  3. impermeabilizzazione del suolo”: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, anche attraverso la sua compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;

  4. aree di urbanizzazione consolidata”: l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento, di quelle destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, ancorché soggette a PUA, le parti del territorio oggetto di PUA approvati, le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, infrastrutture e viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio delle zone agricole interessate dall’organizzazione di centri edificati rurali, comprensive delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza.

  5. opere incongrue o elementi di degrado”: gli edifici e gli altri manufatti che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche ed estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza.

  6. ambiti urbani degradati”: gli ambiti ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, assoggettabili ad interventi di riqualificazione urbana di cui all’articolo 5, contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche:

  1. degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

  2. al contenimento del consumo di suolo

  3. degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono;

  4. degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione;

rigenerazione urbana sostenibile”: ….(accorpato nella lettera g))

  1. ambiti urbani complessi”: gli ambiti urbani ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani, interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi, assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, di cui all’articolo 6, finalizzati :

  1. alla sostenibilità ecologica e all’incremento della biodiversità in ambiente urbano;

  2. al contenimento del consumo di suolo ;

  3. alla riduzione dei consumi idrici ed energetici attraverso l’efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

  4. all’integrazione sociale, culturale e funzionale, mediante la formazione di nuove centralità urbane, alla qualità degli spazi pubblici, alla compresenza e all’interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, all’incontro e alla socializzazione;

  5. al soddisfacimento della domanda abitativa e della coesione sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;

  6. all’integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

  7. alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento;

  8. all’innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico;

  9. allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla sicurezza sociale ed al superamento delle diseguaglianze sociali.

  1. mitigazione”: misure volte a mantenere e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull’ambiente e sul benessere umano;

  2. compensazione ecologica”: la realizzazione di interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli per compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione;

n) “invarianza idraulica”: la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa .(inutile:in questa legge non si parla mai di invarianza idraulica)


Art. 3 - Misure di programmazione e di controllo del contenimento del consumo del suolo.

  1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

  2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la quantità massima del consumo di suolo ammesso nella Regione nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto, sulla base delle informazioni già disponibili in sede regionale, di quelle che sono fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5: delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.”, delle caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza numerica di alloggi inutilizzati;

b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani complessi assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 6;

c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in collaborazione con gli altri enti territoriali e locali, al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1;

  1. regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, lett. c) della LR11/2004 e ferma restando la disciplina di cui all’art 36 della medesima legge;

e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell’attività dell’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11;

f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 9 per i quali, mancando alternative alla localizzazione interna alle aree di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui alla presente legge, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e compensazione ecologica;

g) la dotazione (deve essere prevista in norma finanziaria) l’articolazione, l’ambito di intervento, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la relativa modulistica del fondo di rotazione di cui all’articolo 8;

h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

  1. Il provvedimento di cui al comma 2, lettera a), è adottato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all’articolo12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni.

  2. Il decorso del termine di 180 giorni di cui al comma 2 è sospeso per l’acquisizione dei pareri della competente commissione consiliare e della conferenza Regione-Autonomie locali, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali si prescinde dai pareri.

  3. Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 2, sono rese nella scheda informativa di cui all’allegato “A1” della presente legge e sono inviate alla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano, fino all’integrazione del provvedimento regionale di cui al comma 3, lettera a), sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall’articolo 13 commi da 1 a 4. (approfondimento Direzione urbanistica su scheda e modalità anche con riferimento al comma 6 e alle modifiche degli artt. 8 e 10 LR11/2004))

  4. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sottopone a revisione almeno quinquennale la quantità massima del consumo di suolo ammesso nella Regione di cui al comma 2, lettera a).


Art. 4 - Riqualificazione architettonica, edilizia ed ambientale

  1. Rispondono alla finalità della presente legge:

    1. la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, , con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;

    2. il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente mediante il miglioramento della qualità edilizia, in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza dal punto di vista, statico, antisismico, idraulico e geologico .

  1. Il PI definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui al comma 1.

  2. Il Piano degli interventi prevede misure di agevolazione degli interventi di cui al comma 1, che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria nelle aree di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, la riduzione del contributo di costruzione.

  3. Le demolizioni devono precedere la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

  4. Il suolo ripristinato all’uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 3, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all’approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico da adottarsi non prima che siano decorsi dieci anni dalla trascrizione del vincolo.


Art. 5 - Riqualificazione urbana

1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità della presente legge e sono realizzati negli ambiti urbani degradati.

2. Il Piano degli interventi individua, perimetrandoli, gli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda che indica i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela.

3. Il Piano degli interventi, al fine di promuovere la riqualificazione urbana può, altresì, prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria nelle aree di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie coperta, fino ad un incremento del 30 per cento rispetto all’esistente e la riduzione del contributo di costruzione.

4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante:

a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) progetti di comparto ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

c) permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 5 bis- Politiche per il riuso e l’uso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente (Cfr. art. 7 del collegato pdl. 144)

1. La Regione promuove, altresì, il riuso del patrimonio immobiliare esistente dismesso, non utilizzato o sotto utilizzato, al fine di ridurre il consumo di suoli agricoli e naturali per usi insediativi, di valorizzare l’ambiente costruito e di arginare i fenomeni di abbandono e di degrado di aree, di fabbricati e degli insediamenti .

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) agevola le azioni e gli interventi finalizzati a restituire al pieno utilizzo le aree, i fabbricati e gli insediamenti, prevenendo o rimuovendo le cause dell’abbandono e disciplinando gli usi temporaneamente ammessi in grado di innescare processi di riattivazione delle funzioni urbane ed insediative;

b) promuove una progettazione edilizia ed urbanistica in grado di favorire la manutenzione, il riuso e l’utilizzo diversificato di aree e fabbricati, disincentivando le destinazioni monofunzionali e gli elementi progettuali eccessivamente vincolanti in rapporto ai possibili reimpieghi degli edifici e degli involucri edilizi.

3. Per immobili dismessi, non utilizzati o sottoutilizzati si intendono gli edifici e le aree la cui destinazione originaria sia venuta meno, in tutto o in parte; detti immobili possono essere resi idonei a nuovi usi o ad un riutilizzo, di carattere temporaneo, finalizzati:

a) alla soluzione di situazioni di disagio abitativo o insediativo, compreso il reperimento di alloggi sociali o di sistemazioni di emergenza;

b) a supportare le necessità insediative di aziende e di attività in crisi o in stato di difficoltà, o ad agevolare le necessità di spazi temporanei connesse alla gestione di commesse straordinarie da parte di piccole e medie aziende;

c) alla soluzione di situazioni di occupazione abusiva o di altre forme di utilizzi spontanei e non legittimi di aree e fabbricati abbandonati o di spazi urbani residuali;

d) alle necessità di insediamento di nuove attività economiche, sociali, ricreative e culturali da parte di start-up, micro-imprese, associazioni, volontari e altri soggetti appartenenti a categorie deboli ovvero impossibilitati ad accedere al mercato ordinario degli immobili;

e) alla coltivazione di giardini ed orti urbani per l’auto-produzione e per l’autoconsumo ;

f) alla necessità di spazi collettivi con funzioni ecologico-ambientali, ricreative, per eventi sociali e culturali, in grado di avviare la riattivazione di funzioni urbane e insediative;

g) alla sperimentazione di forme innovative di utilizzo transitorio;

h) ad altre necessità di riconosciuto interesse pubblico e di carattere non permanente.

4. Il comune può autorizzare l’uso temporaneo stabilendo:

a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e delle norme igienico-sanitarie e dell’ordine pubblico;

b) gli utilizzi e le modalità d’uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione;

c) il termine per l’utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere superiore a dieci anni.

5. L’uso temporaneo degli immobili è ammesso sulla base di un contratto stipulato tra i soggetti interessati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo e dal codice civile.

6. L’adozione della deliberazione di cui al comma 4 non comporta variante allo strumento urbanistico generale. Alla scadenza del termine previsto per l’utilizzo temporaneo, il comune, qualora necessario, dispone il ripristino delle destinazioni e delle funzioni previste dallo strumento urbanistico entro un termine congruo, comunque non superiore ad un anno.

7. Alla deliberazione di cui al comma 4 è allegato uno schema di convenzione nel quale sono precisati:

a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l’utilizzo temporaneo;

b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;

c) gli eventuali canoni di locazione e le modalità di ripartizione delle spese di gestione dell’immobile, da stabilirsi in misura compatibile con le finalità di cui al comma 3 e con la natura dei soggetti proponenti;

d) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3;

e) le dotazioni territoriali e le infrastrutture minime necessarie e funzionali all’uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all’accesso viabilistico e ai parcheggi;

f) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3.

8. Gli immobili sono adeguati, qualora necessario, alle nuove funzioni temporanee ammesse attraverso interventi che, nel caso di fabbricati, non possono eccedere la ristrutturazione edilizia. Al termine degli eventuali lavori di adeguamento è richiesta la certificazione di agibilità per l’uso temporaneo autorizzato.

9. Qualora siano stati conseguiti i benefici e raggiunte le finalità di cui al presente articolo, il comune può rendere definitivo l’uso temporaneo mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Nelle more dell’approvazione della variante è ammessa la proroga dell’uso temporaneo per un periodo non superiore ad un anno.

10. Al fine di promuovere e realizzare progetti, orientati a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale, che favoriscono processi di rigenerazione urbana con specifiche azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio, ottenuto anche attraverso la sua sottrazione ad atti di vandalismo e deperimento, tramite il sostegno a spazi autogestiti e ai servizi autopromossi dalle comunità locali, il comune consiglio comunale può individuare aree urbane degradate, o gruppi di edifici, dove è consentito l'utilizzo temporaneo degli immobili secondo specifici usi individuati tra quelli indicati al comma 3, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione del contratto stipulato tra i soggetti interessati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicati dal comune, nonché di quelli previsti dal presente articolo e dal codice civile.

11. Nel caso di immobili di proprietà pubblica o di immobili privati messi a disposizione del comune, le modalità per l’adeguamento degli stessi all’uso temporaneo e per l’attribuzione delle relative spese, nonché gli eventuali canoni di locazione, sono stabiliti nello schema di convenzione di cui al comma 8 che può prevedere, altresì, le misure compensative a favore dei soggetti che si obbligano ad assumere direttamente le spese per l’adeguamento degli immobili agli usi temporanei e per l’eventuale ripristino alla scadenza. Nella scelta dei soggetti assegnatari degli immobili si applicano le procedure negoziali stabilite dalle vigente normativa.

12. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta gli indirizzi e le disposizioni attuative ai fini dell’applicazione del presente articolo ( articolato sembra sufficientemente dettagliato).

Art. 6 - Rigenerazione urbana sostenibile

1. Sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), il Piano di assetto del territorio individua gli ambiti urbani complessi assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile e il Piano degli interventi, con apposita scheda, individua il perimetro dell’ambito assoggettato a un programma di rigenerazione urbana sostenibile, dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d’uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione.

2. I progetti degli interventi per l’attuazione dei programmi di rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.

3. A seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano alle amministrazioni comunali una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute nel PI. Il programma è corredato dalla seguente documentazione:

a) l’indicazione delle proposte progettuali di massima, eventualmente suddivise in singole fasi di attuazione, nelle quali siano evidenziati gli ambiti di intervento unitario, le deroghe allo strumento urbanistico generale eventualmente necessarie per l’attuazione degli interventi e le modalità di impiego degli eventuali crediti edilizi riconosciuti per il trasferimento delle attività improprie;

b) la relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione delle finalità specifiche del programma di rigenerazione e degli interventi preordinati al loro conseguimento, nonché l’indicazione dei tempi di attuazione, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima, illustrante i costi e i benefici attesi, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi previsti, alle fonti di finanziamento, alla sostenibilità economica dell’intero programma o delle singole fasi di attuazione;

d) uno schema di accordo con l’indicazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti, delle forme di coordinamento, delle modalità di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del programma.

4. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile:

a) sono promossi dai comuni, singoli o associati, ed hanno titolo preferenziale, nei limiti consentiti dalla legge e dagli strumenti di programmazione regionale, per l’attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento a regia regionale;

b) sono approvati mediante accordo di programma di interesse regionale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e dell’articolo 6 comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11, fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT. L’approvazione costituisce presupposto per l’accesso al fondo di rotazione per la progettazione degli interventi, di cui all’articolo 8.

5. Nell’accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del contributo di costruzione.



Art. 7 – Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale per la riqualificazione e per la rigenerazione

  1. La qualità architettonica si persegue mediante una progettazione che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell'ideazione e della realizzazione dell'opera, ne garantisca l'armonico inserimento nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo al miglioramento dei livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo.

  2. La Giunta regionale :

  1. promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone pratiche attraverso il sito istituzionale della Regione e con iniziative specifiche, avvalendosi della collaborazione e del contributo attivo di università, enti di studio e ricerca, associazioni professionali, imprenditoriali e culturali;

  2. incentiva la promozione dell'edilizia sostenibile di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.

  3. promuove ed attiva concorsi di idee e workshop di progettazione, in collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);

  4. definisce parametri di eco-sostenibilità degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, con particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici, alla riduzione delle superfici impermeabili, al potenziamento ed all’efficientamento delle reti tecnologiche, alla riduzione dell’inquinamenti atmosferico;

  5. incentiva l’elaborazione di una pianificazione volta alla diffusione e all’applicazione delle buone pratiche per la valorizzazione del verde urbano e in generale degli spazi urbani aperti, pubblici e privati;

  6. riconosce ai piani ed ai progetti che abbiano contenuti particolarmente qualificanti ed innovativi per qualità edilizia ed ambientale la possibilità di fregiarsi dello stemma e del logo della Regione di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e valorizza tale riconoscimento fra i criteri per l'assegnazione di eventuali finanziamenti, premi e incentivi, regionali o a regia regionale, nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile e della progettazione.


Art. 8 - Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione

1. E’ istituito un fondo regionale per :

a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati;

b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile ;

c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

2. Il fondo è alimentato anche dagli introiti indicati dall’articolo 18, comma 7 bis, della LR 11/2004.

3. Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale previsto all’articolo 3, comma 2, lettera f); vi possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma aggregata e anche soggetti privati per gli interventi di demolizione.



Art. 9 - Accordi di programma per interventi di interesse regionale

1. Gli accordi di programma approvati ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11, possono consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo qualora conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata e la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo3 comma 2 lettera f), ne abbia riconosciuto l’interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia.

2. La deroga prevista al comma 1 va motivata in funzione dei limiti strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e deve prevedere adeguati interventi di mitigazione e di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo di suolo.





Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.

  1. Fino all'emanazione del provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a):

a) non è consentito consumo di suolo;

b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;

  1. In deroga alla limitazione di cui al comma 1 lettera a) sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati soggetti a pianificazione attuativa nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata a detti ambiti dagli strumenti urbanistici generali.

  2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:

a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo ai sensi della presente legge;

b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

  1. Per i procedimenti in corso di cui al comma 2 si intendono:

a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire, ovvero con la presentazione al medesimo sportello della denuncia di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché della comunicazione di inizio lavori, corredati dai principali elaborati previsti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune corredata dai principali elaborati, nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

  1. Qualora il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, possono essere attuati, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento .

  2. Dopo l’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), i comuni adeguano i loro strumenti urbanistici e li trasmettono in copia integrale alla Regione contestualmente alla pubblicazione. In caso di mancato adeguamento continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 3, 4 e 5, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).

  3. Dall’entrata in vigore della presente legge sono consentiti:

  1. gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata;

  2. gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e art.5 bis con le modalità e secondo le procedure previste dai medesimi articoli;

  3. i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e nelle aree destinate a infrastrutture ed insediamenti prioritari di cui alla parte V del medesimo decreto;

  4. gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e articolo 4, limitatamente agli ampliamenti delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive;

  5. gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11/2004 e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività degli imprenditori agricoli;

  6. l’attività di cava ai sensi della LR 44/1982;

  7. gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non possono cumularsi a quelle previste dalla presente legge;

  8. gli interventi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni, e i successivi provvedimenti attuativi.

  1. Per le finalità di cui al comma 5 e di cui agli articoli 4 , 5 e 5 bis, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 ,7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

  2. Nei comuni non dotati di PAT si applica l’articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Clausola valutativa.

  1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare :

  1. i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi dell’articolo 6 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale di cui all’articolo 8;

  2. gli accordi di programma per interventi di interesse regionale approvati ai sensi dell’articolo 9;

  3. gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui all’articolo 8;

  4. il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all’articolo 4;

  5. gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi dell’articolo 5, suddivisi per comuni;

  6. i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 5 bis suddivisi per comuni ;

  7. il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 10, comma 5;

  8. una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie naturale e seminaturale e agricola recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti dalla presente legge.

  9. I piani e i progetti di cui all’articolo 7, comma 2, alla lettera f) che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.


D:\Documents and Settings\Dida\Documenti\Rete\consumo suolo rev1 6 luglio 2016-2.doc

12